Rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 26433 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, e non anche dalla parte, produce gli effetti di cui all’art. 391 cod. proc. civ. quando la procura conferisca al procuratore la facoltà di transigere e conciliare, poiché in tal caso il difensore deve ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell’art. 390 cod. proc. civ., configurandosi la rinuncia come effetto ultimo e naturale dell’accordo transattivo o conciliativo. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza regolazione delle spese e senza obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Una società aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela di un fallimento per il saldo del corrispettivo di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti in forza di un contratto di appalto. In via riconvenzionale l’opponente aveva dedotto l’inadempimento dell’appaltatrice e chiesto la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento di una somma minore. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; la curatela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio le parti hanno rinunciato congiuntamente ai ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, con atto congiunto depositato il 4 settembre 2025, hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e accettato le contrapposte rinunce. Le procure abilitavano i difensori a rinunciare agli atti del giudizio.

Il punto decisivo riguarda la procura rilasciata dalla ricorrente principale, che ha conferito al procuratore ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare. La rinuncia, pur sottoscritta dal solo difensore, produce pertanto tutti gli effetti dell’art. 391 cod. proc. civ., perché il difensore munito della facoltà di transigere e conciliare deve ritenersi titolare del mandato speciale prescritto dal secondo comma dell’art. 390 cod. proc. civ.

La Corte argomenta che la rinuncia al ricorso costituisce l’effetto ultimo e naturale dell’accordo transattivo o conciliativo, richiamando sul punto Cass. Sez. III, ordinanza n. 15016 del 15.07.2005, Sez. L, ordinanza n. 459 del 22.05.1997 e Sez. L, ordinanza n. 279 del 08.04.1997. Nella procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, invece, vi è l’espressa menzione del mandato conferito anche per la rinuncia agli atti.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., la Corte dichiara quindi l’estinzione del giudizio di legittimità, senza regolazione delle spese, richiamando Cass. Sez. I, ordinanza n. 9474 del 22.05.2020 e Sez. 6-L, sentenza n. 3971 del 26.02.2015. Per effetto della rinuncia non trova applicazione neppure l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con richiamo a Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 19071 del 18.07.2018, Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12.11.2015 e Sez. 6-3, ordinanza n. 19560 del 30.09.2015.

Nota della Redazione

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