Giudizio di rinvio e libera rivalutazione delle prove dopo la cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 27210 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Corte di cassazione che annulla con rinvio non vincola il giudice di merito in ordine alla nuova valutazione delle prove, quando la stessa Corte abbia rimarcato il carattere pieno e libero di tale valutazione, non essendo configurabile alcun giudicato interno sul punto. Le ordinanze che provvedono all’istruzione della causa non vincolano la decisione finale, potendo il giudice liberamente modificarle o revocarle con la sentenza, senza che la contraddittorietà tra ordinanza e sentenza integri error in procedendo. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. non può essere riferito all’insieme delle argomentazioni e tesi difensive, né agli elementi istruttori in quanto tali. Il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale di trarre argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. è escluso in cassazione sia nell’an sia nel quomodo.
Il Fatto
Il ricorrente, erede universale di un soggetto deceduto, ha convenuto in giudizio la segretaria di quest’ultimo, un terzo collaboratore e due istituti bancari, chiedendo il risarcimento del danno per la distrazione di ingenti somme dai conti correnti del dante causa, approfittando della sua fragilità dovuta al Parkinson.
Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, ha revocato la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. ma ha confermato il rigetto. La Cassazione, con ordinanza n. 9198 del 19/05/2020, ha cassato con rinvio, disponendo l’ammissione dell’ordine di esibizione documentale ex art. 119 t.u.b. e riconoscendo efficacia interruttiva a una lettera del 27 ottobre 2011. Il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha censurato la sentenza di rinvio per aver dapprima ravvisato un giudicato endoprocessuale e poi escluso tale giudicato, lamentando la mancata riformulazione del quesito peritale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che nella pronuncia di annullamento non vi era alcuna statuizione vincolante per il giudice di rinvio, avendo anzi la Cassazione rimarcato il carattere «pieno e libero» della nuova valutazione di merito.
La Corte ha respinto anche le censure sulla consulenza tecnica d’ufficio e sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. Ha ricordato il principio per cui le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale, non essendo configurabile come error in procedendo la contraddittorietà tra ordinanza e sentenza.
Quanto all’inadempimento dell’ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b., il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e perché la violazione di legge deve essere dedotta indicando le specifiche affermazioni in diritto contenute nel provvedimento gravato. Le conseguenze ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. investono comunque un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dal doppio conforme, ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La Corte ha ribadito che oggetto del vizio è un vero e proprio fatto storico, non una questione o un punto, né le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori in quanto tali.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese processuali in ragione della complessità della vicenda. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
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