Ricorso ABF inammissibile se il reclamo ha oggetto difforme
ESTREMI TITOLO (ABF Collegio di Roma n. 411 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo che integri una vera e propria contestazione scritta all’intermediario e che abbia ad oggetto la stessa questione poi dedotta nel ricorso. La PEC con cui il cliente si limiti ad avanzare una richiesta, rimasta inevasa, non soddisfa la condizione di procedibilità: occorre dapprima contestare il silenzio dell’intermediario. L’accertamento della coincidenza tra reclamo e ricorso è improntato a un criterio di flessibilità, che non richiede perfetta identità, ma la mancanza del reclamo o la sua difformità oggettiva rende il ricorso inammissibile, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
I ricorrenti, cointestatari di un conto corrente acceso nel 2007, avevano ottenuto un’apertura di credito in conto corrente di 5.000,00 euro, poi ridotta a 4.000,00 euro con un nuovo contratto. Nel 2015 chiedono un piano di rientro per estinguere il debito, ma effettuano un solo versamento. Nel 2025 reiterano in filiale e via PEC la richiesta di rateizzazione, senza riscontro da parte della banca.
I ricorrenti chiedono quindi all’ABF una verifica sui costi pagati negli anni e un intervento per trovare un accordo con la banca e rientrare del fido con canoni sostenibili. L’intermediario resiste, eccependo in via pregiudiziale la carenza di preventivo reclamo, la genericità della richiesta di verifica dei costi e l’inammissibilità di una domanda volta a un facere infungibile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito relativa alla mancanza del reclamo. La banca sostiene che la PEC del 02.02.2025 non possa qualificarsi come tale, essendo nella sostanza una mera richiesta, e che comunque il suo contenuto sarebbe difforme rispetto al ricorso, volto a una verifica dei costi pagati. Il Collegio rileva che nel modulo i ricorrenti dichiarano di aver presentato reclamo il 21.02.2025, ma tra gli allegati non compaiono reclami con quella data: sono state prodotte solo le evidenze del reclamo del 02.02.2025.
Dall’oggetto della PEC emerge che i ricorrenti avevano chiesto la rateizzazione degli interessi passivi, senza ricevere riscontro. Ad avviso del Collegio, la PEC presenta un doppio limite: non costituisce una vera contestazione e ha un oggetto difforme da quello del ricorso. In termini generali, secondo la posizione dell’ABF, il ricorso deve essere preceduto da una contestazione scritta; quando il cliente avanzi una richiesta rimasta inevasa, deve prima contestare, tramite reclamo, il silenzio dell’intermediario. Il Collegio richiama in via analogica l’orientamento in materia di accesso alla documentazione bancaria, secondo cui la richiesta ex art. 119 TUB non è di regola sufficiente a integrare il requisito del preventivo reclamo.
Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria impongono il preventivo esperimento del reclamo e prevedono che il ricorso abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Il Collegio ricorda che la fase di reclamo costituisce una vera e propria condizione di procedibilità e che il suo mancato esperimento, integrando l’inesistenza di un presupposto dell’azione, può essere rilevato d’ufficio, con definizione in rito della procedura.
Il Collegio precisa tuttavia che l’individuazione del reclamo e la verifica della coincidenza con il ricorso vanno ispirate a un criterio di flessibilità, non essendo necessaria una perfetta identità. Tale approccio risponde all’esigenza di garantire al consumatore un più facile accesso alla giustizia nei sistemi ADR, che secondo la prospettiva del legislatore europeo devono assicurare procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque, in linea con l’art. 1, Direttiva 2013/11/UE. Il reclamo è lo strumento di preventiva interlocuzione finalizzato a una possibile soluzione conciliativa.
Nel caso concreto, la domanda non può essere ritenuta ammissibile per carenza del reclamo. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito delle ulteriori eccezioni e delle domande.
Nota della Redazione
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