Chiusura del conto corrente: obblighi informativi della banca e limiti delle domande in replica (ABF Collegio di Milano n. 958 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, a fronte della volontà del cliente di estinguere il conto corrente, fornisca indicazioni erronee sulle modalità di chiusura e ometta di riscontrare le richieste non è esente da responsabilità per il ritardo nella chiusura del rapporto. Tuttavia, se all’atto dell’estinzione storna l’importo residuo a debito e rimborsa il contributo di ricorso, il pregiudizio patrimoniale viene meno e la domanda di chiusura retroattiva diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere. In sede di repliche è ammissibile solo la puntualizzazione delle domande già formulate, non la mutatio libelli con petitum diverso e più ampio. La richiesta di trasmissione degli atti alle autorità di vigilanza è inammissibile, perché estranea ai poteri dell’ABF. Il cliente può ottenere la documentazione del conto ai sensi dell’art. 119 TUB, senza necessità di ripristino dell’home banking.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, lamenta che l’intermediario abbia fornito indicazioni errate per l’estinzione del rapporto, invitandolo a inviare la richiesta a un indirizzo e-mail sbagliato. Una prima comunicazione viene inviata il 09.12.2024, seguita da una PEC del legale il 20.01.2025; la banca non risponde e indica le modalità corrette solo dopo il reclamo, a sette mesi dalla prima richiesta. Il cliente chiede l’estinzione del conto con decorrenza dal 09.12.2024, la restituzione delle spese di tenuta conto, interessi e spese legali.
L’intermediario ammette l’errore iniziale, ma eccepisce che le richieste non sono state presentate secondo le modalità della Guida alla chiusura del conto corrente e contesta la genericità della domanda di rimborso. Nelle repliche il ricorrente denuncia la disattivazione dell’home banking pendente il procedimento e amplia le domande. Nelle controrepliche la banca dà prova dell’estinzione del conto al 25.11.2025, dello storno del saldo a debito di € 14,41 e del pagamento del contributo di € 20,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’ammissibilità delle domande proposte con le repliche. Le Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, consentono al cliente di trasmettere una memoria di replica entro il termine perentorio di 25 giorni, ma precludono espressamente la possibilità di ampliare la domanda iniziale. L’orientamento consolidato dei Collegi distingue l’emendatio libelli, ammessa, dalla mutatio libelli, inammissibile: non sono proponibili modificazioni che introducano un petitum diverso e più ampio o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima.
Su questa base, la domanda di restituzione delle somme in giacenza al 31.12.2024, avanzata per la prima volta nelle repliche, è inammissibile perché nuova; resta invece ammessa la specificazione del rimborso dei canoni mensili di tenuta conto, già oggetto del ricorso. Quanto alla richiesta di riattivazione temporanea dell’home banking, il Collegio ne riconosce l’origine nella circostanza nuova della chiusura del conto, comunicata solo dopo il deposito del ricorso, ma nel merito la ritiene superflua: la condotta dell’intermediario è conforme all’obbligo di dare seguito alla richiesta di chiusura e il cliente può ottenere la documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB con semplice richiesta, senza ripristino del servizio.
La domanda di trasmissione degli atti alle autorità garanti è inammissibile, perché implica l’esercizio di prerogative di vigilanza e di poteri sanzionatori che non competono all’ABF, secondo l’orientamento già espresso dal Collegio di Milano n. 8549/2023.
Nel merito, il Collegio rileva che la chiusura del conto è intervenuta solo dopo il deposito del ricorso, nel novembre 2025, a fronte di una volontà manifestata dal cliente già nel dicembre 2024. Tuttavia, all’atto dell’estinzione l’intermediario ha stornato l’importo residuo a debito di € 14,41 e ha rimborsato il contributo di € 20,00, sicché il cliente non ha subito alcun pregiudizio patrimoniale dal ritardo. Per questa parte la domanda diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il ricorso è pertanto accolto solo quanto alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e respinto nel resto.
Nota della Redazione
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