Revocazione per errore di fatto sull’avviso di accertamento a socio di s.r.l. (Cass. civ. Sez. V n. 27828 del 19.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di percezione con cui il giudice di merito afferma l’inesistenza in atti di un documento ritualmente prodotto integra l’errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sempre che tra la svista e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, ove la percezione fosse corretta, una decisione diversa. Nei giudizi tributari è suscettibile di revocazione la decisione che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività, fondandosi sulla mera svista relativa all’omesso deposito della ricevuta di spedizione poi risultata tra gli allegati. La revoca della sentenza di appello determina inoltre la inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione proposto contro di essa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un socio di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, titolare del 98,70 per cento delle quote, un avviso di accertamento con cui, in forza della presunzione di distribuzione degli utili, gli attribuiva un reddito personale di euro 233.346,00 a fronte di quello dichiarato di euro 15.031,00, in conseguenza di maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.

La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 457 del 2023, dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancato deposito della documentazione asseverante la data di spedizione. L’Agenzia esperiva allora la revocazione per errore di fatto; il giudice, con la sentenza n. 9755 del 2023, revocava la precedente pronuncia e, in fase rescissoria, accoglieva l’appello, dichiarando legittimo l’atto impositivo individuale. Contro entrambe le sentenze sono stati proposti ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ricorso contro la sentenza che ha deciso la revocazione, disponendone la trattazione prioritaria attesa la connessione tra le due pronunce, che giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ..

Il primo motivo del contribuente è infondato. Il giudice della revocazione ha correttamente qualificato come errore revocatorio la svista del giudice di appello, che aveva affermato l’inesistenza della ricevuta di spedizione mentre la stessa era allegata all’atto di appello e recava il timbro postale del 19 marzo 2018. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024: l’errore percettivo, quando non sia deducibile con l’appello, va fatto valere con la revocazione, perché spetta al giudice di merito rimediare alla svista e consegnare al giudice di legittimità un fatto già ricostruito nella sua oggettività.

Il secondo motivo è inammissibile: il contribuente chiede una nuova valutazione dell’errore revocatorio, ma la questione andava proposta con ulteriore ricorso dinanzi alla C.g.t., non in sede di legittimità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per novità della censura, poiché la specifica questione del deposito in sede di costituzione non aveva formato oggetto del thema decidendum del giudizio di appello.

Il quarto motivo è inammissibile. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 sull’omesso esame di un fatto decisivo e osserva che la mancata notifica dell’avviso societario difetta di decisività: l’obbligo di motivazione degli atti notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all’avviso riguardante la società, potendo il socio consultare la documentazione ex art. 2476 cod. civ. (Cass. n. 21126 del 2020).

Il quinto motivo non coglie la ratio decidendi. Nonostante l’improprio riferimento al regime della trasparenza fiscale, il giudice di merito ha applicato il principio invocato dal contribuente, risolvendo però la questione sul piano della prova contraria, non raggiunta: lo stato di decozione della società e il bilancio non sono stati ritenuti probanti della mancata distribuzione.

Infine, il ricorso contro la sentenza di appello è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la revoca della pronuncia ne ha determinato la rimozione dall’ordinamento, e l’interesse ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione (Cass. n. 16435 del 2016). Le spese dei due giudizi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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