Definizione agevolata privacy e conversione ex lege del verbale in ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. II n. 28130 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione dei dati personali, l’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento. In mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, il verbale di contestazione già notificato si converte ex lege in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione. Il dies a quo del termine per l’opposizione avverso la cartella di pagamento successivamente notificata va individuato non nella data di sua notificazione, bensì nell’ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, restando preclusa al trasgressore l’opposizione cd. recuperatoria. Nei confronti degli illeciti amministrativi non opera il principio della retroattività della norma più favorevole, ma quello del tempus regit actum: l’abrogazione successiva dell’illecito non elide l’antigiuridicità della condotta pregressa.

Il Fatto

Una società aveva impugnato la cartella di pagamento con cui era stata irrogata la sanzione per violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, contestata per l’asserita assenza di preventiva informativa nella sezione contatti del sito aziendale, in violazione dell’art. 161 del d.lgs. n. 196/2003. La società chiedeva l’annullamento e l’inefficacia del provvedimento.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, rilevando che l’art. 161 era stato sostituito dal successivo d.lgs. n. 101/2018, il quale aveva abrogato le disposizioni del Codice Privacy che prevedevano sanzioni amministrative. Secondo il giudice di merito, l’abrogazione della norma sanzionatoria operava con efficacia retroattiva. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Autorità Garante e l’agente della riscossione, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli fondati. Sul primo, osserva che il d.lgs. n. 101/2018 ha riformato il d.lgs. n. 196/2003 per adeguare l’ordinamento al Regolamento (UE) n. 2016/679, intervenendo anche sugli illeciti amministrativi e sulle relative sanzioni. L’art. 18 ha previsto, tra le norme transitorie, la possibilità di pagamento in misura ridotta per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento.

La disciplina transitoria prevede che, decorsi i termini senza pagamento, l’atto di contestazione assume il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non abbia prodotto nuove memorie difensive. Il destinatario dell’originaria contestazione vede così aprirsi una nuova fase procedimentale: può pagare in misura ridotta o presentare memorie; in mancanza, il provvedimento originario si converte ope legis.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 2021, che ha dichiarato illegittimo il quinto comma dell’art. 18, limitatamente alla previsione sull’interruzione della prescrizione, confermando implicitamente la legittimità del meccanismo. Nel caso di specie, il procedimento rientrava nell’ambito applicativo dell’art. 18, e la società non si era avvalsa né della definizione agevolata né delle nuove memorie.

Da qui i principi di diritto enunciati: il dies a quo per l’opposizione va individuato nell’ultimo momento utile per produrre le memorie, e la cartella di pagamento costituisce non il primo atto della pretesa patrimoniale, ma l’atto della riscossione. La Corte richiama Cass. Sez. II n. 22798 del 2023, Cass. Sez. I n. 35568 del 2023 e Cass. Sez. I n. 28920 del 2024, confermando la preclusione dell’opposizione recuperatoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che in materia di sanzioni amministrative vige il principio del tempus regit actum: la condotta va assoggettata alla legge del tempo in cui si è verificata, con inapplicabilità della disciplina posteriore anche se abrogatrice o più favorevole. Non trova applicazione il principio del favor rei di cui all’art. 2 cod. pen., poiché l’abrogazione degli illeciti amministrativi non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Macerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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