Notifica dell’appello tributario a mani proprie e sanatoria della nullità (Cass. civ. Sez. V n. 29928 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notificazione dell’atto di appello è disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, che, in virtù del richiamo dell’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992, prevale sulla disciplina ordinaria e fa salva la notifica a mani proprie del destinatario. Non sussistono ragioni normative per limitare tale norma alle sole notificazioni endoprocessuali. La difformità della notifica dal modello legale integra una nullità, sanabile con la costituzione della parte e il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., e non una inesistenza, configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente la domanda di rimborso dell’IRPEF presentata dal contribuente, relativa al periodo di imposta compreso tra il 2008 e il 2014, riconoscendo la non imponibilità delle indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’IPSEMA ai lavoratori marittimi e rigettando il ricorso, per intervenuta decadenza, soltanto per gli anni 2008, 2009 e 2010.

L’Agenzia delle entrate propose appello. La Commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile, perché notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito, ravvisando una nullità o inesistenza della notifica. Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del luogo della notificazione dell’atto di appello tributario e della qualificazione del relativo vizio. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, secondo cui, quanto al luogo della notificazione, si applica la disciplina dell’art. 330 cod. proc. civ., prevalendo le norme processuali ordinarie per effetto dell’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.

Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, solo quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

Con specifico riguardo alla notifica degli atti di impugnazione di merito, la Corte rileva che l’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, che fa salva la notifica a mani proprie, non è riferibile alle sole notificazioni endoprocessuali: la previsione del secondo comma, secondo cui l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, e ragioni di coerenza sistematica ne impongono l’applicazione con carattere di specialità alla notificazione del ricorso in appello. Su questo punto la pronuncia supera il precedente indirizzo delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008.

Nel caso concreto la notifica dell’atto di appello risulta eseguita a mani proprie del destinatario e, in pari data, presso il luogo di elezione di domicilio, indicato dal contribuente con la procura conferita in data 9 giugno 2016. La Corte aggiunge che dalla sentenza di appello emerge la costituzione del contribuente nel giudizio di secondo grado, con conseguente sanatoria dell’eventuale nullità ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., non sussistendo alcuna delle ipotesi di inesistenza, come confermato da Cass., sez. 6-5, n. 2282 del 2022.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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