Rinuncia al ricorso accettata e estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 31160 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente accettata dalla controricorrente che a sua volta rinunci al controricorso e al ricorso incidentale, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In tale ipotesi non si deve pronunciare sulle spese, trovando applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., che esclude la condanna della parte rinunciante in favore della controparte che abbia accettato la rinuncia. La concorde richiesta delle parti di compensazione dei costi del giudizio non sposta il regime legale, che opera automaticamente in presenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
Un professionista agiva in via monitoria davanti al Tribunale di Venezia per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta per attività di consulenza. La società destinataria del ricorso opponeva tempestivamente il decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto, compensando le spese di lite.
La Corte d’appello di Venezia rigettava le impugnazioni e confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi. Il professionista resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’adunanza camerale la società successiva, intervenuta in qualità di socia della società estinta, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Il professionista, a sua volta, dichiarava di avere accettato la predetta rinuncia, di rinunciare al controricorso e al ricorso incidentale e domandava anch’egli la compensazione dei costi del giudizio.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. L’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, accompagnata dalla rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale, integra il presupposto della pronuncia di estinzione.
Sul governo delle spese la Corte ha escluso la pronuncia ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, comunque, ha tenuto conto della concorde richiesta delle parti di compensazione. La decisione si chiude con la dichiarazione di estinzione del giudizio, deliberata in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile.
Nota della Redazione
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