Ricorso con censure miste di fatto e diritto è inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32402 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che sovrappone e confonde questioni di ricostruzione del fatto e profili giuridici è inammissibile, perché assegna al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione consentiti. L’orientamento secondo cui un unico motivo può articolarsi in più profili di doglianza trova applicazione solo se la formulazione consente di cogliere con chiarezza quali censure attengano alla violazione di legge e quali all’accertamento dei fatti. La censura che sollecita una rivisitazione del merito è inammissibile, tanto più quando sussiste una doppia pronuncia conforme di merito sulle medesime ragioni di fatto, che preclude il sindacato ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare esercitata dal coniuge, con quota indicata nel 40 per cento, per il periodo successivo al novembre 2004 e fino a giugno 2009. La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda ma aveva anche accertato un credito del coniuge, per somme distratte, condannando la ricorrente al pagamento del residuo.

Avverso quella pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il coniuge ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. Le censure investivano l’accertamento della quota di partecipazione, la valutazione degli incrementi aziendali, il credito oggetto di compensazione e la statuizione sulle spese di lite.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio comune a tutti i motivi, principali e incidentali: essi vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni di ricostruzione dei fatti — la valutazione della partecipazione all’impresa familiare e la distrazione di somme — con profili giuridici. Sotto tale aspetto le censure sono inammissibili, perché costringono il giudice di legittimità a isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, prima di deciderle.

Il Collegio richiama il principio per cui un singolo motivo può articolarsi in più profili senza che ciò ne comporti l’inammissibilità, ma chiarisce che tale regola opera solo quando la formulazione permette di distinguere con chiarezza le censure di violazione di legge da quelle di accertamento del fatto. Nel caso concreto, invece, la commistione impedisce tale distinzione.

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale presentano ulteriori profili di inammissibilità. Essi sollecitano, nonostante i richiami normativi, una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali e riproducono sostanziali censure di vizio di motivazione, a monte non consentite dall’art. 348-bis, commi 4 e 5, cod. proc. civ., poi trasfuso nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme di merito fondata sulle medesime ragioni di fatto.

Il terzo motivo del ricorso principale e i primi due del ricorso incidentale, concernenti il credito opposto in compensazione, sono inammissibili sia perché mirano a rivalutare i fatti e le prove, sia perché l’eccezione di tardività risulta a sua volta tardiva: il Tribunale aveva già provveduto a compensare i crediti e sul punto non risultava alcun profilo di appello. Quanto ai motivi sulle spese di lite, la Corte li dichiara inammissibili, non prospettando alcuna erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme processuali.

Ricorso principale e ricorso incidentale sono quindi dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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