Inammissibile la chiamata diretta del terzo nell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. I n. 33598 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può procedere alla sua citazione diretta, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere autorizzato a tale chiamata. La costituzione in giudizio del terzo non sana la nullità della chiamata effettuata senza la predetta autorizzazione, poiché la sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone un atto che si poteva o si doveva compiere, mentre la chiamata senza autorizzazione è proprio l’atto da non compiere. Ne consegue che si integra una decadenza rilevabile d’ufficio, insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo, ancorché questi non abbia sollevato eccezioni sul punto.
Il Fatto
Una banca aveva rilasciato, in favore di una società locatrice, una garanzia a prima richiesta con esclusione del beneficio di escussione, a copertura delle obbligazioni assunte da una società conduttrice di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera. Azionata la garanzia, la banca era stata ingiunta al pagamento di una somma e aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, citando direttamente la conduttrice per essere da questa manlevata.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa perché effettuata con citazione diretta, rigettando poi l’opposizione nel merito. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia ed escludendo la deducibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito. La banca ricorre per cassazione; la conduttrice propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della chiamata del terzo nel giudizio di opposizione. Il ricorrente contestava che, in tale giudizio, l’opponente fosse tenuto a chiedere il differimento dell’udienza anziché citare direttamente il terzo, e sosteneva che l’eccezione, sollevata dall’opposta solo nella comparsa conclusionale, fosse tardiva, essendo stata inoltre sanata dalla costituzione del terzo senza eccezioni.
Il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. La stessa ricorrente si mostra edotta del fermo orientamento della Corte, per cui l’opponente non può citare direttamente il terzo, ma deve chiedere di essere autorizzato. Né la costituzione del chiamato sana la nullità in assenza di autorizzazione, poiché la regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto che si poteva o si doveva compiere, mentre la chiamata senza autorizzazione è l’atto da non compiere.
La Corte richiama sul punto Cass. Sez. III n. 6503 del 2024, Cass. Sez. III n. 41383 del 2021, Cass. Sez. VI-2 n. 16336 del 2020 e, quanto alla rilevabilità d’ufficio, Cass. Sez. I n. 22113 del 2015. Si configura così una decadenza rilevabile d’ufficio e insuscettibile di sanatoria, ancorché il terzo non abbia sollevato eccezioni: la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza e il motivo non offre elementi per mutarla.
Gli altri motivi del ricorso principale sono parimenti inammissibili. Il primo viola il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., per omessa riproduzione delle pattuizioni contrattuali e per risolversi in critica dell’interpretazione di merito; il secondo, richiamando l’art. 360, n. 3), c.p.c., sollecita in realtà una rivalutazione dei fatti. Quanto all’art. 360, n. 5), c.p.c., la Corte ribadisce che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale tramutata in violazione di legge, restando esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale ex art. 334 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza quanto al rapporto tra la ricorrente principale e l’opposta, mentre sono integralmente compensate tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, per la sostanziale convergenza delle tesi.
Nota della Redazione
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