Litisconsorzio necessario in appello e integrazione del contraddittorio tra coeredi del locatore (Cass. civ. Sez. III n. 33886 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione, la controversia che investe la validità della cessione del contratto e la responsabilità del cessionario per morosità nei confronti di più locatori creditori solidali configura una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. L’appello proposto nei confronti di uno solo dei co-locatori, senza notificazione agli eredi dell’altro, impone al giudice di secondo grado di ordinare l’integrazione del contraddittorio. L’omesso ordine determina la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza che lo conclude, con conseguente cassazione con rinvio. La nullità non è sanata dalla notifica presso il difensore costituito nel grado precedente, quando dalla relata risulti destinatario il solo appellato evocato.
Il Fatto
Alcuni locatori di un immobile commerciale intimavano sfratto per morosità nei confronti di due società, deducendo l’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni dal dicembre 2017. Una delle società si opponeva, contestando di essere subentrata nel rapporto locatizio.
Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento e, accertata la cessione, condannava la società cessionaria al pagamento dei canoni. La Corte d’appello, ritenendo non provata la cessione, accoglieva il gravame e rigettava la domanda dei locatori. Questi ultimi ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione del contraddittorio per la mancata evocazione in appello degli eredi di uno dei co-locatori, nel frattempo deceduto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per prima la censura relativa alla violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. Dagli atti emergeva che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza aveva indicato quali destinatari della notifica dell’appello entrambi i locatori, ma la notificazione era stata effettuata nei confronti di uno solo di essi, omettendo ogni comunicazione agli eredi dell’altro, deceduto prima della proposizione del gravame.
La Corte territoriale, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato la contumacia degli appellati e deciso nel merito. Tale omissione integra il vizio denunciato. La controversia aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità del conduttore asserito cessionario per morosità verso due locatori creditori solidali, già entrambi parti del giudizio di primo grado.
L’accoglimento dell’appello, escludendo la validità della cessione, incide in modo unitario sulla posizione giuridica di entrambi i locatori. Ne deriva un potenziale contrasto di giudicati, ove la sentenza di primo grado restasse efficace verso gli eredi del co-locatore non evocato. Si configura pertanto la causa inscindibile, che impone l’integrazione del contraddittorio, come affermato dalla giurisprudenza richiamata. Del resto l’appello era stato proposto nei confronti di entrambi, circostanza che imponeva la notifica agli eredi, una volta accertato il decesso.
Non rileva la deduzione della resistente sulla validità della notifica presso il difensore costituito per più parti. Dalla relata risultava, infatti, destinataria la sola appellata evocata. L’atto di appello non era stato notificato né al co-locatore, né ai suoi eredi, come l’appellante avrebbe potuto fare avendo dichiarato nel proprio ricorso la conoscenza del decesso. La violazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell’intero giudizio di appello. La sentenza è cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio; gli altri motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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