Azione di accertamento della proprietà e onere della probatio diabolica (Cass. civ. Sez. II n. 371 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi propone un’azione di accertamento della proprietà su un bene immobile, riconoscendo di non possederlo, non esercita una mera azione di accertamento negativo del diritto altrui e non può invocare alcuna attenuazione dell’onere probatorio rispetto all’azione di rivendicazione. Il titolo di proprietà vantato dall’attore non costituisce un semplice titolo di legittimazione all’azione, ma diventa esso stesso controverso, rendendo necessaria la prova di un acquisto a titolo originario, tipicamente l’usucapione ventennale, e non del solo acquisto a titolo derivativo, salvo che esista un dante causa comune alle parti in precedenza pacificamente proprietario. L’interpretazione e la qualificazione della domanda giudiziale sono riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato; la censura sulla ricostruzione dell’intento perseguito dalla parte è sindacabile solo sotto il profilo della correttezza della motivazione.

Il Fatto

Due attori convenivano in giudizio davanti al Tribunale il vicino confinante e i suoi figli, sostenendo di essere proprietari di terreni siti nel medesimo comune, ricevuti per donazione dai genitori, e lamentando che il convenuto aveva effettuato un frazionamento arbitrario, separando nuove particelle di superficie ridotta e donandole ai figli dopo averle dichiarate proprie per usucapione. Gli attori chiedevano l’annullamento dell’atto di donazione, l’accertamento della loro proprietà esclusiva sui terreni frazionati e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale accertava l’inesistenza del diritto di proprietà del donante sulle particelle contestate, dichiarava la nullità della donazione e riconosceva la proprietà esclusiva in capo agli attori. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione dei soccombenti. Questi proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’istanza di interruzione del giudizio per morte di una parte, ribadendo il principio, già affermato in precedenti conformi, che al giudizio di legittimità non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo e che la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume rilievo, né consente agli eredi l’ingresso nel processo.

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., dolendosi che la Corte d’Appello avesse qualificato l’azione degli attori come accertamento negativo della proprietà dei convenuti, con motivazione non conforme agli atti. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale: l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice di merito e non è condizionata dalle espressioni letterali adoperate dalla parte, dovendo valutarsi il contenuto sostanziale della pretesa. Si distingue tra l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su domanda non proposta, che integra error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la censura sull’interpretazione della domanda, che attiene al momento logico della decisione ed è sindacabile solo per difetto di motivazione.

Nel caso concreto, gli attori, dopo aver riconosciuto che i terreni erano nel possesso dei convenuti, nelle conclusioni non si erano limitati a chiedere la nullità della donazione, ma avevano anche domandato l’accertamento erga omnes della loro proprietà esclusiva sulle particelle, oltre al risarcimento dei danni. Tale autonoma domanda di accertamento positivo è stata ignorata dalla sentenza impugnata, che ha ricondotto l’azione alla mera contestazione del diritto altrui.

La Corte afferma che chi chiede di accertare con efficacia di giudicato la proprietà di immobili, riconoscendo di non possederli, non esercita un’accertamento negativo e il titolo di proprietà diventa esso stesso controverso. Ne deriva la necessità di provare l’acquisto a titolo originario. L’orientamento che attenuava l’onere probatorio per l’azione di mero accertamento è superato dalle pronunce più recenti e prevalenti, confortate dagli argomenti delle Sezioni Unite n. 7305 del 2014, che escludono ogni elusione dell’onere della probatio diabolica quando l’azione trovi fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes.

Il primo motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, restando assorbito il secondo motivo, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 948 cod. civ. e l’insufficiente motivazione sulla qualificazione dell’azione come rivendicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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