Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio decidendi di appello (Cass. civ. Sez. I n. 5284 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge: il difensore della parte che fallisca nel corso del giudizio di cassazione conserva quindi il potere di rappresentare il suo assistito, senza che la perdita della capacità di stare in giudizio determini l’interruzione del processo. Chi intenda far valere in giudizio la mancata consegna del documento contrattuale deve allegare specificamente la circostanza, per consentire alla controparte di difendersi e al giudice di individuare il thema decidendum e il thema probandum. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della sentenza né motivo di ricorso per cassazione. La deduzione di errores in procedendo impone alla parte di indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale, con trascrizione essenziale degli atti, secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Il Fatto

Una società correntista ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta e, in subordine, l’accertamento del grave inadempimento della convenuta per violazione dei doveri di buona fede e diligenza nell’esecuzione del contratto.

Il Tribunale ha riconosciuto la nullità contrattuale per difetto di forma, accertando il diritto della società a esigere una somma dalla banca, ma ha respinto la doglianza sull’usura. La Corte di appello ha riformato la decisione, applicando il principio per cui il requisito della forma scritta va inteso in senso funzionale, e non strutturale, restando soddisfatto quando il negozio sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione in rito enucleata dall’ordinanza interlocutoria, relativa al fallimento della società ricorrente sopravvenuto nel corso del giudizio. Richiamando Cass. n. 37719 del 2022 e un consolidato orientamento (Cass. n. 15928 del 2021, Cass. n. 27143 del 2017, Cass. n. 21153 del 2010), si afferma che l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità. La modifica dell’art. 43 l. fall. non incide sul processo di cassazione, nel quale non operano le comuni cause di interruzione. Il principio non subisce deroga nemmeno quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti o iniziative della parte, restando a carico dell’interessato attivarsi per ovviare a evenienze conoscibili.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e lamenta l’omessa pronuncia su domande riproposte in appello: la declaratoria di nullità per mancata consegna del documento contrattuale e l’accertamento dell’inadempimento della banca. Il motivo è inammissibile. La Corte osserva che non vi è riscontro del fatto che una domanda basata sulla mancata consegna fosse stata proposta in primo grado: la ricorrente si limita a uno stralcio della citazione, senza chiarire se la richiesta di copia si riferisse al momento della conclusione del negozio o a un momento successivo.

Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 898 del 2018, secondo cui il vincolo di forma imposto dall’art. 117, comma 1, t.u.b. è composito, rientrandovi anche la consegna del documento contrattuale, principio ribadito in materia bancaria da Cass. n. 28500 del 2023. Tuttavia, chi intenda far valere la mancata consegna deve allegare specificamente la circostanza, tanto più che la controparte potrebbe opporre presunzioni semplici. La Corte ricorda poi che l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della sentenza né motivo di ricorso.

Quanto alla domanda sugli obblighi di buona fede e diligenza, essa è indeterminata, perché raccorda l’inadempimento a obblighi di forma incidenti sulla validità del contratto, ed è carente di autosufficienza: la ricorrente non riproduce gli atti processuali contenenti la domanda, non indica i documenti prodotti né la loro collocazione nei fascicoli. Il secondo mezzo, relativo all’usura, è parimenti inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sulla novità della domanda di usura originaria e sull’assenza di specificità del motivo di gravame. La deduzione di errores in procedendo esige l’indicazione degli elementi caratterizzanti il fatto processuale: solo accertata l’ammissibilità del motivo diviene possibile valutarne la fondatezza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *