Contestazione bonifici autorizzati oltre tredici mesi: ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Palermo n. 2824 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento, il termine di tredici mesi previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 11/2010 per comunicare al prestatore di servizi di pagamento l’operazione non autorizzata o non correttamente eseguita ha natura decadenziale. Il suo inutile decorso preclude al cliente la possibilità di contestare l’operazione e di ottenerne il rimborso in un momento successivo. La decadenza opera anche quando il ricorrente non deduca il carattere non autorizzato dell’operazione, ma invochi la responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi di diligenza professionale e di buona fede nell’esecuzione dell’ordine. Il ricorso che contesti tardivamente l’addebito è pertanto inammissibile, restando irrilevante l’accertamento in concreto di eventuali indici di anomalia delle disposizioni.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, aveva disposto due bonifici esteri a favore del medesimo beneficiario, per importi rilevanti, destinati a costituire la provvista per un’attività di trading online. Accertato che il beneficiario si era appropriato delle somme senza realizzare gli investimenti prospettati, il cliente ha lamentato di essere vittima di una truffa e ha chiesto l’accertamento della responsabilità contrattuale della banca ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, 1218 e 1375 cod. civ., con condanna alla restituzione delle somme sottratte.

L’intermediario ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, perché le operazioni erano state contestate per la prima volta con il reclamo, oltre il termine di tredici mesi previsto dalla normativa PSD2. Nel merito ha sostenuto che i bonifici erano stati eseguiti personalmente dal cliente, a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro, per importi non eclatanti rispetto alla movimentazione del conto e privi di indici di anomalia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la ritiene fondata. Richiamato l’art. 9 d.lgs. n. 11/2010, osserva che l’utente venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita ha diritto alla rettifica solo se comunica senza indugio la circostanza al prestatore di servizi di pagamento, e in ogni caso entro tredici mesi dalla data di addebito.

Sul piano interpretativo il Collegio richiama i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 11676/21, secondo cui il termine ha natura decadenziale. La sua inutile scadenza determina la preclusione per il cliente di contestare l’operazione e di ottenerne il rimborso in un tempo successivo. Ne consegue il rigetto del ricorso per inosservanza del termine perentorio, in continuità con il consolidato orientamento dei collegi territoriali, qui richiamato attraverso le decisioni del Collegio di Palermo n. 5344/25, n. 10660/24 e n. 1526/24.

La motivazione chiarisce poi un passaggio qualificante. Il Collegio rileva incidentalmente che l’operazione è stata perfettamente autorizzata e pacificamente eseguita in prima persona dal ricorrente. Non può quindi invocarsi la tutela del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II. La circostanza è coerente con l’impostazione della difesa, che aveva qualificato la domanda come accertamento di responsabilità contrattuale e non come contestazione di un’operazione non autorizzata.

Da ultimo, il Collegio esamina gli indici di frode di cui all’art. 8, lett. b), del D.M. n. 112/07, di attuazione della legge n. 166/05, e ne esclude la sussistenza. Il ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto dell’asserito carattere anomalo delle operazioni rispetto alla normale operatività del conto. Le disposizioni, inoltre, sono state compiute a distanza di quindici giorni l’una dall’altra. Il ricorso non viene pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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