Contratto a termine acausale unico e clausola 5 dell’Accordo Quadro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5332 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola 5 dell’Accordo Quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE non vieta i contratti a tempo determinato, ma l’abuso derivante da una successione di contratti stipulati con lo stesso lavoratore. Ne consegue che un contratto che sia il primo o l’unico contratto a termine non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 5, punto 1, sicché non può configurarsi alcun abuso. Non integra il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., la sentenza che rigetti la pretesa anche in assenza di specifica argomentazione sul capo non espressamente esaminato, quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa stessa: in tal caso opera una statuizione implicita di rigetto.
Il Fatto
La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deducendo la nullità del contratto a termine stipulato nel luglio 2019 con una cooperativa sociale e delle relative proroghe. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Torino aveva confermato la pronuncia.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello per non aver motivato su una delle due critiche svolte con l’atto di appello: la stipulazione di successivi contratti a termine con diversi lavoratori sulla stessa postazione, con conseguente frode alla legge ex art. 1344 cod. civ.. La cooperativa ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il dato normativo di riferimento è l’art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2018, che consente la stipulazione di un primo contratto a termine acausale di durata non superiore a dodici mesi, prorogabile entro tale limite senza indicazione delle specifiche esigenze.
Il Collegio richiama la giurisprudenza europea secondo cui l’abuso si configura solo in caso di successione di contratti o rapporti a tempo determinato. La CGUE 11.2.2021, C-760/18 e la CGUE 3.6.2021, C-726/2019 hanno affermato che un contratto che sia il primo o l’unico contratto a termine non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 5, punto 1. Il principio è stato ribadito dalla CGUE 15.12.2022, C-40/20 e C-173/20, richiamata dalla Corte anche perché successiva alla sentenza impugnata.
Su questa base la Corte esclude la omessa pronuncia. Secondo l’orientamento consolidato, non basta la mancanza di un’espressa statuizione: occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. La Corte territoriale aveva accertato la stipulazione di un unico contratto a termine, legittimamente prorogato entro il limite complessivo, e ne aveva verificato la conformità sia alla normativa nazionale sia a quella comunitaria. Aveva quindi statuito su entrambe le argomentazioni dell’appello, rilevando che la fattispecie configurava un unico rapporto di lavoro e non una successione di rapporti.
La censura è inoltre inammissibile sotto il profilo della specificità dei motivi. La ricorrente avrebbe dovuto trascrivere gli specifici elementi di fatto offerti ai giudici di merito per dimostrare l’uso fraudolento dei contratti a termine, fornendo alla Corte gli elementi per individuarli negli atti processuali, secondo il duplice onere posto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso si limita invece all’apodittica affermazione dell’abuso, senza precisazioni sul numero dei lavoratori assunti, sui contratti stipulati, sulle postazioni e sulle mansioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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