Prescrizione decennale del credito restitutorio della banca per appropriazione indebita del dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5577 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito restitutorio del datore di lavoro per somme distratte dal dipendente in violazione dei doveri funzionali e’ soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non al termine previsto per la responsabilita’ aquiliana da reato, potendo il fatto illecito generare contestualmente responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale. Qualora sia stata accertata la dolosa occultazione degli ammanchi, il termine decorre dalla produzione del danno ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. Il giudicato penale di assoluzione, o la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non preclude al giudice civile la rinnovata valutazione dei fatti in termini di responsabilita’ contrattuale, fermo restando il divieto di ricostruire il fatto in modo difforme, per la diversita’ dei presupposti delle rispettive responsabilita’.

Il Fatto

Il dipendente di un istituto di credito, cessato il rapporto di lavoro per licenziamento, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto e accessori. La banca si opponeva, eccependo il proprio credito restitutorio per appropriazione indebita di somme commessa dall’ex dipendente nell’esercizio delle funzioni, e otteneva la revoca del decreto con condanna al pagamento della sola minor somma residua.

La Corte d’Appello di Roma, decidendo sui contrapposti appelli, accertava in capo alla banca un ulteriore credito restitutorio e condannava l’ex dipendente a corrisponderne l’importo, respingendo l’eccezione di prescrizione. Il dipendente ricorreva per cassazione deducendo nullita’ della sentenza per carenza di motivazione e violazione dei criteri di individuazione del regime prescrizionale applicabile.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava l’applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in luogo dell’art. 2947, comma 3, cod. civ., sostenendo che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel medesimo tempo stabilito per la prescrizione del reato. La Corte ha respinto la doglianza, rilevando che il giudice di merito ha spiegato con motivazione congrua le ragioni dell’applicazione del regime decennale.

Il Collegio ha confermato l’insegnamento secondo cui il fatto di appropriazione indebita commesso dal dipendente di un istituto di credito nell’esercizio delle proprie funzioni puo’ dar luogo tanto a responsabilita’ contrattuale quanto a responsabilita’ extracontrattuale. Nella specie, l’azione contrattuale era stata effettivamente esperita dalla banca, che aveva collegato il proprio credito alle mansioni svolte dall’ex dipendente, responsabile e cassiere unico dello sportello, e alla violazione del rapporto di fiducia caratterizzante il rapporto di lavoro bancario.

Quanto alla decorrenza del termine, la Corte ha ritenuto conforme all’art. 2941, n. 8, cod. civ. la scelta di far risalire l’inizio della prescrizione alla produzione del danno, essendo stata accertata in fatto, con motivazione scevra da vizi logici, una ipotesi di dolosa occultazione idonea a ritardare la scoperta degli ammanchi, anche sulla base della ricostruzione emergente dalla sentenza penale di condanna acquisita agli atti.

Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’assoluzione, in primo grado, dal reato di appropriazione indebita della maggior somma, e dalla successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha osservato che il giudice distrettuale ha fondato la responsabilita’ civilistica sulla violazione dei doveri d’ufficio, desunta dalle modalita’ di gestione degli assegni e dei versamenti distratti dal regolare percorso contabile, accertate nella consulenza tecnica utilizzata nel giudizio penale e acquisibile in sede civile quale prova atipica.

Il Collegio ha richiamato il principio generale, consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005, n. 30663/2023), secondo cui il giudicato di assoluzione non determina l’automatica archiviazione del procedimento disciplinare, poiche’ il fatto, pur inidoneo a fondare una responsabilita’ penale, puo’ integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare. Tale principio e’ stato ritenuto applicabile, per identita’ di ratio, all’ambito affine del credito restitutorio del datore di lavoro. Il ricorso e’ stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *