Giudicato civile sull’occupazione acquisitiva preclude la procedura ex art. 42-bis (Cons. Stato n. 7304 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione illegittima, il giudicato civile formatosi su una sentenza che accerta il perfezionamento della occupazione acquisitiva e il trasferimento del bene all’amministrazione preclude alle parti e ai loro eredi l’esercizio dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. A tal fine non occorre una statuizione espressa sul trasferimento, essendo sufficiente un accertamento anche implicito, purché effettivo e antecedente logico necessario della decisione. Riattivare il procedimento di acquisizione sanante, quando gli interessati siano già stati integralmente ristorati per la perdita del bene, integrerebbe un doppio ristoro non dovuto.
Il Fatto
Una struttura universitaria realizza la propria nuova sede su terreni dei ricorrenti e dei loro danti causa. I provvedimenti ablativi che avevano accompagnato l’opera vengono annullati in sede amministrativa: la dichiarazione di pubblica utilità, la localizzazione e l’espropriazione definitiva cadono per effetto di distinte pronunce del giudice amministrativo, poi confermate.
Gli interessati agiscono davanti al giudice ordinario per il risarcimento. Il Tribunale di Potenza accerta l’occupazione usurpativa e condanna l’ateneo al pagamento di una somma corrispondente all’integrale valore dei suoli. La Corte d’Appello di Potenza riforma la decisione, escludendo la natura edificatoria dei terreni e rilevando che quanto già percepito a titolo di indennità supera l’importo effettivamente spettante; la Corte di cassazione conferma. Con due diffide del 2023 gli eredi chiedono la restituzione dei terreni o, in subordine, un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’ateneo riscontra con una nota che chiude la questione. I ricorrenti impugnano il silenzio davanti al TAR, che respinge i ricorsi; propongono quindi appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due appelli per connessione soggettiva e oggettiva. L’appello avverso la sentenza che ha ravvisato il difetto di interesse è improcedibile: la nota dell’amministrazione non è un atto soprassessorio, poiché manifesta in modo chiaro la volontà di non accogliere le richieste, rifiutando la restituzione, il pagamento e l’avvio della procedura di acquisizione. Il procedimento sulle diffide è dunque concluso, con la proposta di una definizione bonaria mediante atto ricognitivo.
Sugli altri motivi, comuni a entrambi i gravami, la Corte segue il principio della ragione più liquida. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 9 aprile 2021, il Consiglio di Stato ribadisce che il giudicato civile di rigetto della domanda risarcitoria, formatosi su una pronuncia che accerta la fattispecie acquisitiva, preclude l’azione di restituzione, quella di rivendicazione e l’azione avverso il silenzio sull’istanza ex art. 42-bis. Non serve una statuizione formale sul trasferimento: basta un accertamento logico-sistematico della parte motiva, combinata con il dispositivo, quale antecedente necessario della decisione.
Nel caso concreto il giudice civile aveva riconosciuto il pagamento di una somma quale prezzo per i suoli divenuti di proprietà dell’ateneo, con accessori fino al pagamento, e la restituzione della superficie residua. La Corte d’Appello, nel riformare, ha accertato che quanto già riscosso a titolo di indennità supera il valore del risarcimento spettante, stimato al momento dell’irreversibile trasformazione. La Cassazione, confermando, ha dato atto che la parte era già in larga parte ristorata. Da qui il carattere dichiarativo dell’avvenuta traslazione della proprietà.
Ne consegue l’infondatezza dei motivi che assumono la persistenza della proprietà in capo agli appellanti e il conseguente obbligo dell’amministrazione di scegliere ex art. 42-bis: la riapertura della procedura realizzerebbe un doppio ristoro. Quanto alla prescrizione, il Collegio osserva che il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. decorre dalla manifestazione esterna del danno, coincidente con la caducazione dell’atto di esproprio. Le censure sulla violazione delle garanzie partecipative sono generiche o infondate, essendo il ricorso avverso il silenzio inammissibile per intervenuta conclusione del procedimento.
Nota della Redazione
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