Responsabilità amministratori enti locali per spese prive di copertura (Cass. civ. Sez. I n. 6432 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità degli amministratori di enti locali per l’affidamento di incarichi professionali, l’individuazione della fonte dell’obbligo di pagamento del compenso e della portata dell’impegno di spesa costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorrente che censuri l’interpretazione della delibera di impegno non può limitarsi a contestare la conclusione raggiunta, ma deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese e sono proponibili in ogni fase del giudizio, sicché rispetto ad esse non operano le preclusioni allegatorie. Il vizio motivazionale è escluso quando la motivazione, pur sintetica, esprime in modo non equivoco la ratio decidendi.

Il Fatto

Un professionista agisce in giudizio chiedendo la condanna di alcuni componenti della Giunta provinciale al pagamento del compenso per la progettazione dei lavori di recupero di un complesso monumentale, oltre interessi e maggior danno. Il Tribunale accoglie la domanda, ravvisando la responsabilità personale dei convenuti, che avevano affidato l’incarico in assenza della delibera di copertura finanziaria e senza successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.

La Corte di appello riforma la decisione e respinge la domanda. Il professionista propone quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e delle regole sulle preclusioni processuali, sostenendo che l’appello era stato accolto su argomentazioni prospettate tardivamente. La Corte dichiara il motivo inammissibile: il ricorrente non indica quali fatti siano stati tardivamente allegati né in quale atto ciò sia avvenuto, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.

Il Collegio ricorda che l’esame diretto degli atti, consentito in caso di error in procedendo, presuppone che il ricorrente abbia compiutamente indicato gli atti stessi, non essendo la Corte legittimata a svolgere autonome ricerche, ma solo a verificarli, secondo il principio affermato da Cass. n. 24048 del 2021, Cass. n. 23834 del 2019 e Cass. n. 5478 del 2018. Nel merito aggiunge che le contestazioni sulla titolarità del rapporto hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase, mentre le preclusioni riguardano solo i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come precisato dalle Sezioni Unite n. 2951 del 2016.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 191 e ss. t.u. enti locali, censurando la distinzione operata dalla sentenza tra gli oneri tecnici coperti dalla delibera e quelli relativi alla perizia di variante, rimasti privi di copertura. Anche tale motivo è inammissibile: la doglianza si risolve in una critica all’interpretazione del contenuto della delibera, rimessa al giudice di merito, e non si confronta con la sentenza, che ha escluso che le prestazioni richieste esulassero da quelle affidate con la delibera stessa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per vizio motivazionale, ravvisando un contrasto tra l’affermazione secondo cui la parcella richiamava la convenzione del 1986 e quella secondo cui la delibera del 1999 aveva approvato il progetto. La Corte giudica il motivo infondato: dalla sentenza emerge che la delibera ha avuto la funzione di approvare il progetto e di individuare la maggiore copertura finanziaria, ferma restando l’applicazione delle regole contrattuali fissate dalla convenzione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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