Vendita di veicolo usato con vizi: onere del venditore di provare l’eliminazione dei difetti (Cass. civ. Sez. 2 n. 21311 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, accertata in giudizio l’esistenza di vizi che rendono il bene inidoneo all’uso, grava sul venditore che abbia eseguito interventi di riparazione l’onere di dimostrare che tali interventi abbiano effettivamente eliminato i malfunzionamenti, non configurandosi alcuna inversione dell’onere probatorio ove la prova dei vizi sia già stata raggiunta dal compratore. La valutazione degli elementi presuntivi ex art. 2729 cod. civ., quanto a gravità, precisione e concordanza, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per errore di diritto nel ragionamento presuntivo. La memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può supplire all’incompletezza dei motivi di ricorso, esauriti con la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La società venditrice aveva ceduto all’acquirente un’autovettura usata, che era stata trattenuta presso la propria officina per circa sette mesi al fine di eseguire interventi di riparazione e revisione su pompa di iniezione e turbina. Il compratore, dopo la diffida ad adempiere rimasta senza esito, aveva ottenuto dal Tribunale la risoluzione del contratto per inadempimento.
La Corte d’appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva confermato la risoluzione e condannato la venditrice al pagamento delle somme dovute, rigettando la riconvenzionale per la custodia del mezzo e la domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta dall’acquirente. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’acquirente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Quanto ai primi due motivi, relativi all’omesso esame di fatti decisivi, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato l’esistenza dei vizi sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della società nell’interrogatorio formale e del dato oggettivo del trattenimento del veicolo per sette mesi. Il tentativo della ricorrente di proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento del merito, estraneo al sindacato di legittimità. Ha inoltre precisato che la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può integrare i motivi di ricorso, potendo solo chiarire quelli ritualmente enunciati nell’atto introduttivo.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 1490, 1492 e 2697 cod. civ. Poiché l’esistenza dei vizi era già stata accertata, alcuna questione di onere della prova si poneva al riguardo. L’affermazione del giudice di merito secondo cui la società non aveva dimostrato l’efficacia risolutiva degli interventi era correttamente riferita all’attività di riparazione posta in essere dalla venditrice, sulla quale gravava l’onere di provare i risultati della propria condotta.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2729 cod. civ. è deducibile solo allorché il ragionamento presuntivo si fondi su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non già quando si prospetti una diversa inferenza probabilistica. Nel caso di specie, la sentenza aveva logicamente valorizzato la lettera del 24 gennaio 2014, con cui la venditrice dava atto di ulteriori verifiche sul veicolo, per escludere qualsiasi inadempimento del compratore rispetto alla diffida al ritiro dell’ottobre 2013.
Il quinto motivo è stato rigettato perché la missiva del 24 gennaio 2014 era stata espressamente esaminata, sicché alcun omesso esame di fatto decisivo era configurabile. In accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale, la Corte ha invece cassato la pronuncia nella parte in cui non aveva posto a carico della società il rimborso del contributo unificato di primo grado, obbligazione prevista ex lege e sottratta alla potestà del giudice, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1490 c.c. – Garanzia per i vizi della cosa venduta
- Art. 1492 c.c. – Effetti della garanzia
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito