Comproprietà incidentale e opere a servizio dell’edificio: no eccesso di domanda (Cass. civ. Sez. II n. 9456 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di actio negatoria servitutis, il giudice può accertare una comunione incidentale di uso e godimento su opere funzionalmente inscindibili poste a servizio dell’intero fabbricato, senza incorrere in eccesso di domanda, poiché la pronuncia resta nei limiti del thema decidendum delineato dalle difese delle parti. L’anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità, dopo la novella dell’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando escluso ogni vizio di mera insufficienza. È inammissibile il motivo che, contrapponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, si risolva in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.

Il Fatto

Il controricorrente ha evocato in giudizio la ricorrente davanti al Tribunale, chiedendo l’arretramento di una recinzione al rispetto della distanza legale dal muro perimetrale e dalle vedute, la rimozione degli ostacoli al passaggio sul marciapiede perimetrale e la condanna a non posteggiare a distanza inferiore a quella prescritta. Dopo il rigetto in primo grado, in sede di reclamo è stata ordinata la rimozione parziale della recinzione.

La ricorrente ha poi proposto actio negatoria servitutis; la controricorrente ha eccepito la comproprietà dell’area e l’esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale ha accolto la domanda principale. La Corte d’Appello ha riformato la decisione, rigettando la domanda e condannando la ricorrente alle spese. Propone ricorso per cassazione la soccombente con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 167 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto la comunione dell’area senza che la controparte avesse formulato domanda riconvenzionale, pronunciando così oltre i limiti della domanda. La censura è infondata.

La Corte d’Appello, condividendo la decisione di prime cure, ha escluso la comproprietà della controricorrente e ha ravvisato una comunione incidentale di godimento sulle opere a servizio del fabbricato, riconoscendo il diritto di transito a piedi sul marciapiede. La statuizione non eccede il thema decidendum, perché la ricorrente aveva chiesto accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto della controparte sulle aree, mentre questa aveva eccepito la comproprietà o il diritto di passaggio.

Il principio è coerente con l’insegnamento richiamato, secondo cui, quando più proprietari di aree confinanti realizzino una costruzione, per accessione ciascuno acquista la proprietà esclusiva della parte insistente in proiezione verticale sul proprio fondo, con l’eventuale instaurarsi di una comunione incidentale sulle opere funzionalmente inscindibili a servizio dell’intero fabbricato (Cass. Sez. III n. 5112 del 09.03.2006, Cass. Sez. II n. 29457 del 15.11.2018). Nel caso concreto il marciapiede e l’intercapedine, realizzati su terreno della ricorrente, servivano all’accesso dell’immobile della controricorrente.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per asserita incongruenza tra motivazione e decisione. La censura è inammissibile: dopo la novella del 2012 l’anomalia motivazionale rilevante si esaurisce nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014; Cass. Sez. Un. n. 2767 del 30.01.2023), restando escluso il mero difetto di sufficienza. Non sussiste alcun contrasto logico, poiché l’unica domanda proposta era quella di negatoria.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 934 c.c., contestando la volontà di costituire il diritto di passaggio. Anche tale censura è inammissibile: la Corte genovese ha fondato il riconoscimento sulla destinazione fattuale dell’opera a servizio dell’immobile, apprezzamento di fatto non sindacabile in legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013). Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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