Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12381 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., tenda a una diversa ricostruzione del merito e a una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. Il sindacato di legittimità non si estende alla selezione e alla valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di appello, né consente di sostituire le valutazioni di quel giudice con altre più consone alle aspettative della parte. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei soli limiti della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società, con decorrenza dal 29.5.2013, in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma, aveva respinto la pretesa.

La Corte distrettuale, accertata la stipulazione di diversi contratti di consulenza autonoma nel periodo maggio 2013 – dicembre 2018 per attività di grafico pubblicitario, aveva escluso la sussistenza dell’elemento essenziale della subordinazione, costituito dall’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Aveva inoltre negato l’operatività della presunzione di cui all’art. 69-bis del d.lgs. n. 276 del 2003, per la sussistenza delle due condizioni previste dalla norma. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., oltre a contraddittoria e insufficiente motivazione. Il ricorrente contesta l’applicazione dei principi di legittimità, l’abbandono dei precedenti clienti e la valutazione del sistema di progettazione utilizzato.

Secondo la Corte, le censure non sottopongono una questione di interpretazione delle norme invocate, né un fatto storico ignorato dal giudice di merito. Esse tendono piuttosto a una diversa ricostruzione del merito circa la produzione documentale e le deposizioni testimoniali. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di motivazione, il ricorso mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di appello, con conseguente inammissibilità. La Corte richiama, in proposito, Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e Cass. n. 5987 del 2021.

La Corte osserva inoltre che il ricorrente mostra di anelare a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere il contenuto dei fatti storici e le valutazioni espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione.

Quanto al vizio di motivazione, il ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., individuati da Sezioni Unite n. 8053 del 2014. I profili rilevanti non sono evocati e non ricorrono nella decisione impugnata, che appare completa ed esaustiva e conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di discrimine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, richiamandosi Cass. n. 8444 del 2020.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *