Cessione ramo azienda bancaria e non contestazione pubblicazione Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. I n. 13251 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel giudizio di primo grado, la parte che intenda contestarla in appello ha l’onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. L’avvenuta pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., costituisce un fatto storico e non un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, con la conseguenza che il principio di non contestazione è pienamente operante.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi derivanti dalla conclusione di un contratto di intermediazione finanziaria, in relazione a tre operazioni di investimento eseguite nel marzo 2000. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione, ritenendo fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, subentrata nella posizione processuale dell’originaria controparte a seguito di cessione di ramo di azienda ex art. 58 t.u.b. L’agenzia presso cui erano intrattenuti i rapporti era stata ceduta ad altro istituto.

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sulla ritenuta tardività della contestazione della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e sull’asserita violazione delle regole in tema di non contestazione e di acquisizione documentale in appello.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostenendo che la loro allegazione di non aver avuto contezza della cessione non poteva qualificarsi come difesa incompatibile con la negazione del fatto allegato dalla controparte, e che il principio di non contestazione non si estende ai fatti-diritto.

La Corte ritiene il motivo inammissibile. La Corte territoriale ha accertato che gli appellanti avevano contestato solo con l’atto di appello la mancata produzione della Gazzetta Ufficiale, mentre in primo grado la circostanza non era stata specificamente contestata: nella sentenza di primo grado non era in discussione l’avvenuta pubblicazione. Ne deriva che chi contesta in appello la titolarità del rapporto non contestata in primo grado ha l’onere di provare il fondamento del proprio assunto, anche con riguardo alla previgente formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che pur sempre imponeva al convenuto di prendere posizione specifica sui fatti costitutivi (Cass. n. 36088 del 2023; Cass. n. 2299 del 2004).

Quanto all’ambito del principio di non contestazione, la Corte chiarisce che l’avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale è fatto storico, e non fatto-diritto, così che il principio opera pienamente.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 58 t.u.b., per aver la Corte territoriale ritenuto provata la conoscenza della cessione tramite l’annotazione in un estratto conto. Il motivo è inammissibile: tale argomentazione non esprime la ratio decidendi, individuata nella mancata impugnazione della statuizione sulla pubblicazione, ma costituisce considerazione ulteriore circa l’assenza di concreto pregiudizio per i correntisti.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono pure inammissibili. La ratio decidendi risiede nel perfezionamento della fattispecie di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.; il richiamo al contenuto letterale della comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale è argomento solo ad adiuvandum, che rafforza l’accertamento già compiuto e non costituisce autonoma motivazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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