Somministrazione illegittima, premi ai somministrati ex art. 2126 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14127 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la successione di contratti di somministrazione a tempo determinato è legittima solo quando non eluda la natura necessariamente temporanea del lavoro tramite agenzia, dovendosi interpretare la normativa interna in conformità alla direttiva 2008/104/CE. Accertata l’illegittimità o l’abusività della reiterazione, è esclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno comunitario, parametrato all’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria. In caso di somministrazione illegittima, i lavoratori somministrati hanno altresì diritto agli ulteriori emolumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in favore dei dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, non in applicazione della contrattazione stessa, ma in forza della norma di chiusura di cui all’art. 2126 c.c.
Il Fatto
Le lavoratrici avevano prestato attività presso l’I.N.P.D.A.P., Ufficio Patrimonio della Direzione Regionale del Veneto, in forza di successivi contratti di somministrazione a termine stipulati dal 2004-2005 al 2010 con differenti agenzie. Il Tribunale aveva parzialmente accolto i ricorsi, dichiarando l’illegittimità dei contratti e condannando l’utilizzatore al risarcimento.
La Corte d’Appello di Venezia riformava in parte la decisione, riducendo la posta risarcitoria a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ma confermando l’illegittimità della somministrazione per pluralità di ragioni e il riconoscimento dei premi di produttività. L’I.N.P.S., successore ex lege dell’ente, ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla carenza di causale e al superamento dei limiti temporali. Ne rileva anzitutto l’inammissibilità quanto articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per il mancato rispetto dei limiti dell’art. 348 ter c.p.c. in presenza di doppia conforme, come precisati da Cass. Sez. Un. n. 23021 del 2014.
Nel merito, la Corte territoriale aveva fondato l’illegittimità su più ragioni autonome: mancata indicazione della causale, superamento dei limiti temporali, carenza delle esigenze temporanee ed eccezionali e conclusione dei contratti in frode alla legge. I motivi, non aggredendo quest’ultima ratio, risultano inammissibili. Le doglianze sono comunque infondate: la successione di contratti di somministrazione è legittima solo se non elude la natura temporanea dell’istituto, in conformità alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, principio già affermato da Cass. n. 13982/2022, Cass. n. 9310/2023 e Cass. n. 25673/2023.
Il terzo motivo è infondato. Il danno comunitario risarcisce la precarizzazione generata dall’abusivo ricorso all’istituto ed è sottratto alle ordinarie regole dell’onere probatorio, con liquidazione tra un minimo e un massimo secondo i criteri dell’art. 8 l. n. 604 del 1966; il pregiudizio non può farsi derivare dalla perdita del posto, in assenza di assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost.
Quanto al quarto motivo, concernente i premi di produttività, il Collegio corregge in parte la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: gli importi competono ai lavoratori somministrati non ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003 e della normativa contrattuale, ma in applicazione dell’art. 2126 c.c. Il prestatore di fatto ha diritto a ogni emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, non essendo ravvisabili ragioni per escludere l’operatività della norma nel pubblico impiego contrattualizzato.
Il quinto motivo è parzialmente accolto. Per il danno comunitario la prescrizione decorre dall’ultimo dei contratti e ha natura decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale in senso lato (Cass. n. 34741 del 2023). Per i premi, invece, si applica il principio delle Sezioni Unite n. 36197 del 2023: la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego decorre, per i crediti che sorgono in costanza di rapporto, dal giorno della loro insorgenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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