Notifica ex art. 143 c.p.c. nulla se mancano ricerche della residenza estera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16834 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge n. 297/1982, l’insolvenza del datore di lavoro, presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia, deve emergere dall’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata promossa per il pagamento del t.f.r. L’infruttuosità presuppone che l’esecuzione si sia svolta in modo valido: solo in mancanza di vizi procedimentali l’azione esecutiva conclusasi senza esito può integrare la condizione richiesta dalla norma. La notifica del titolo esecutivo ex art. 143 cod. proc. civ. è nulla quando, dopo la scoperta del trasferimento della residenza all’estero del destinatario, non vengano svolte ulteriori ricerche per accertarne il nuovo indirizzo, anche mediante verifiche presso l’ufficio consolare di riferimento ai sensi dell’art. 6 legge n. 470/1988. Tale attività di indagine rientra nell’ordinaria diligenza esigibile dal notificante, quale espressione della lealtà processuale.
Il Fatto
Un lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il t.f.r. Non riuscendo a conseguire il pagamento, agisce nei confronti dell’Inps per ottenere la prestazione dal Fondo di garanzia in relazione all’insolvenza datoriale. Il decreto ingiuntivo, quale titolo esecutivo, viene notificato ex art. 143 cod. proc. civ., dopo che dal certificato anagrafico comunale era emerso il trasferimento del legale rappresentante della società in Romania, senza che ne fosse noto il nuovo indirizzo di residenza.
L’Inps propone opposizione al decreto ingiuntivo, che viene respinta in primo grado e, sul gravame dell’Istituto, anche dalla Corte d’appello di Firenze. La Corte territoriale ritiene che il lavoratore abbia validamente tentato l’esecuzione forzata con esito infruttuoso e che non fosse necessaria la consegna dell’originale del decreto ingiuntivo all’Inps per ottenere la prestazione. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Inps deduce la falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, legge n. 297/1982, in relazione agli artt. 2945 cod. civ. e 143 cod. proc. civ., sostenendo l’inesistenza del decreto ingiuntivo, perché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese prima della sua emissione e notifica, e comunque la nullità della notifica per mancanza delle ricerche sulla nuova residenza in Romania. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte muove dalla norma che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia. L’insolvenza del datore di lavoro deve emergere dall’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata promossa per il pagamento del t.f.r. L’infruttuosità, però, presuppone che l’esecuzione si sia svolta in modo valido. Solo in mancanza di vizi procedimentali l’azione esecutiva conclusasi senza esito può integrare la condizione richiesta dalla legge per l’intervento del Fondo.
Nel caso di specie la notifica del titolo esecutivo risulta nulla. Ne consegue che, rispetto all’Inps, soggetto terzo, l’esecuzione forzata non può ritenersi fisiologicamente conclusa con esito di mancato pagamento da parte del datore di lavoro. Nella specie non è stata compiuta alcuna attività di ricerca della nuova residenza all’estero dopo la scoperta del trasferimento in Romania del legale rappresentante.
La Corte d’appello aveva richiamato Cass. n. 10223/1994, che aveva ammesso la validità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando dalle ricerche anagrafiche non risulti il nuovo indirizzo di residenza all’estero. Tale orientamento è però superato. La Corte richiama il proprio più recente indirizzo (Cass. n. 2966/2019, Cass. n. 17307/2015, Cass. n. 28695/2013), secondo cui la notifica ex art. 143 cod. proc. civ. non è valida in mancanza di previe ulteriori ricerche dopo la scoperta del trasferimento della residenza all’estero.
Rientra infatti nell’ordinaria diligenza esigibile dal notificante, quale espressione della lealtà processuale, un’attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l’ufficio consolare di riferimento di cui all’art. 6 legge n. 470/1988. Il secondo motivo, relativo alla necessità di consegnare l’originale del decreto ingiuntivo, resta assorbito. La sentenza è cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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