Superminimo non assorbibile di fonte collettiva modificabile in peius (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18902 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il superminimo non assorbibile previsto da un contratto collettivo non si incorpora nel contratto individuale di lavoro, poiché la fonte collettiva resta esterna al rapporto e le sue clausole possono essere modificate anche in peius da successivi contratti collettivi, aziendali o di categoria. L’art. 2077, secondo comma, cod. civ. opera solo nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non tra contratti collettivi di diverso livello. Il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 cod. civ. non è invocabile per voci retributive di fonte collettiva in caso di recesso dal contratto collettivo. La clausola del superminimo si incorpora nel contratto individuale solo se destinata a compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di un’organizzazione datoriale, percepiva un superminimo non assorbibile dopo il mutamento del contratto collettivo applicato, dall’artigianato al terziario. La voce retributiva trovava origine in un accordo di salvaguardia del 28.04.1997 e in un contratto collettivo integrativo aziendale del 04.03.2010.
Nel novembre 2018 il datore intimava disdetta di tutti gli accordi sindacali integrativi, preannunciando la cessazione del pagamento del superminimo. La lavoratrice otteneva decreto ingiuntivo, opposto con esito favorevole al datore in appello. La sentenza territoriale revocava il decreto e la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi ex art. 375 cod. proc. civ. nella discrezionalità del collegio. Il carattere consolidato dei principi applicabili esclude la particolare rilevanza della questione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2077, secondo comma, e 2103 cod. civ., sostenendo l’irriducibilità del livello retributivo raggiunto. Il motivo è infondato: il trattamento goduto fino al 1996 non era determinato dal contratto individuale, ma da un contratto collettivo, fonte esterna al rapporto, le cui clausole potevano essere modificate anche in peius da contratti collettivi successivi.
Il rinvio della lettera di assunzione al contratto interno era di tipo formale, non materiale, e serviva solo a individuare la fonte collettiva regolatrice. Nessun trattamento retributivo concreto è stato indicato per verificare il rispetto dell’irriducibilità.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che le differenze retributive dovessero restare acquisite quale superminimo. La Corte ribadisce che la clausola si incorpora nel contratto individuale solo se destinata a compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione. Nella specie il superminimo era pacificamente riconosciuto a tutti i dipendenti, sicché restava di fonte collettiva e modificabile in peius.
Il terzo motivo, che lamenta travisamento della prova ed errata ermeneutica dell’accordo di salvaguardia, è inammissibile: propone una diversa interpretazione dell’accordo, attività interdetta in sede di legittimità, e la pluralità dei fatti asseritamente decisivi nega la dedotta decisività.
Nota della Redazione
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