Interruzione automatica per fallimento e inerenza dei costi: il ricorso resta infondato (Cass. civ. Sez. V n. 19420 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di procedura fallimentare i crediti afferenti alla giurisdizione tributaria sono accertati dal giudice speciale; qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, la dichiarazione di fallimento determina l’interruzione del processo, non la sua improcedibilità. Il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la declaratoria di interruzione è portata a conoscenza del curatore o delle parti. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone che la causa pregiudicante penda ancora in primo grado: se essa è già definita in appello, il giudice della causa dipendente può ricorrere solo alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ.. In materia di art. 109 TUIR, il giudizio di inerenza è qualitativo; l’antieconomicità del costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, ma l’Amministrazione è tenuta a dimostrare l’inattendibilità della condotta del contribuente solo dopo che questi abbia indicato i fatti idonei a ricondurre il costo all’attività d’impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente, in qualità di socia di una società a ristretta base, un avviso di accertamento per dichiarazione infedele, con indicazione di reddito inferiore; la società era attinta da autonomo avviso. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’impugnativa della ricorrente, ma la Commissione tributaria regionale riformava la decisione.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’estinzione del processo d’appello per mancata riassunzione a seguito del fallimento della società, l’inutiliter data della sentenza impugnata, la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per mancata sospensione necessaria e, infine, la violazione dell’art. 109 TUIR in tema di inerenza dei costi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ha escluso che il fallimento della società comportasse l’improcedibilità del giudizio. Richiamando Cass. n. 4508/2024, ha affermato che in pendenza di procedura concorsuale i crediti tributari sono accertati dal giudice speciale e che la dichiarazione di fallimento determina l’interruzione del processo. Richiamando Cass. n. 322/2024, ha precisato che il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la declaratoria di interruzione è portata a conoscenza del curatore o delle parti, indipendentemente dalla loro estraneità all’evento interruttivo. Nella specie non era dimostrata l’estinzione per mancata tempestiva riassunzione.
Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha escluso che la sentenza resa dopo il fallimento di una parte sia inutiliter data, richiamando Cass. n. 35690/2022: essa è semmai inopponibile alla procedura concorsuale. Ha inoltre negato l’applicabilità della sospensione necessaria, poiché entrambe le controversie — verso il socio e verso la società — pendeva già in appello. La sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo finché la causa pregiudicante pende in primo grado; una volta definita in appello, trova spazio la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. (richiamata Cass. n. 9470/2022), fondata sul principio per cui il diritto pronunciato in primo grado qualifica la posizione delle parti (richiamate Cass. Sez. Un. n. 10027/2012 e Cass. n. 80/2019).
Sul quarto motivo la Corte ha ribadito che il concetto di inerenza è qualitativo e prescinde da valutazioni quantitative (richiamata Cass. n. 33568/2022). L’antieconomicità del costo, intesa come sproporzione tra spesa e utilità, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza; solo se il contribuente indica i fatti idonei a ricondurre il costo all’attività d’impresa l’Amministrazione deve dimostrare l’inattendibilità della condotta. Nella specie, la notevole sproporzione tra i costi di pubblicità e l’incremento degli utili, senza elementi ulteriori offerti dal contribuente, ha giustificato il rigetto.
Il ricorso è stato dunque respinto, con declaratoria dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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