Confisca urbanistica e usucapione: escluso l’animus possidendi del proprietario spogliato (Cass. civ. Sez. II n. 21672 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell’immobile abusivo non demolito nel termine di legge, in capo al precedente proprietario, rimasto a detenerlo, non è configurabile l’animus possidendi, con la conseguenza che non matura l’usucapione, salvo atti di mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 651 del 2023 per l’espropriazione per pubblica utilità, vale a fortiori per la confisca urbanistica, che costituisce acquisto a titolo originario determinato dall’acquisizione d’imperio del bene abusivo. La qualificazione del possesso utile all’usucapione è questione di solo diritto, non implicante accertamenti di fatto o misti.
Il Fatto
Un fabbricato costruito in assenza di concessione edilizia era stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita. Il Comune ne aveva disposto l’acquisizione al proprio patrimonio; annullato il primo provvedimento dal giudice amministrativo per vizi formali, il Sindaco aveva reiterato l’atto di acquisizione.
Il precedente proprietario, dopo avere affermato di avere mantenuto la residenza nell’immobile e di avere corrisposto i relativi contributi, ha chiesto in giudizio la declaratoria di intervenuta usucapione, deducendo che il bene era rimasto nella propria disponibilità materiale per oltre vent’anni e che il Comune, fino alla costituzione in giudizio, non aveva richiesto il rilascio. Il Tribunale ha rigettato la domanda e accolto quella riconvenzionale di rilascio. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione del proprietario, che ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati i sei motivi, ha ritenuto assorbente una ragione di diritto: la ricorrente non ha goduto del possesso ad usucapionem. Il percorso muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 651 del 2023 in tema di espropriazione per pubblica utilità nel regime previgente al d.lgs. n. 327 del 2001. Il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire la piena proprietà del bene e ad escludere ogni situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile. Anche senza immissione in possesso, la notifica o la conoscenza del decreto fanno perdere l’animus possidendi al precedente proprietario: il suo potere di fatto, se continua a occupare il bene, si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto per usucapione, salvo un atto di interversione.
Il Collegio ha esteso tale principio, a fortiori, alla confisca urbanistica, cioè all’espropriazione recuperatoria-sanzionatoria dell’immobile abusivo non demolito. Si tratta, come sottolineato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 583 del 2024, di un acquisto a titolo originario, perché l’amministrazione acquisisce d’imperio il bene in presenza delle condizioni di legge. L’acquisto, al pari dell’espropriazione per pubblica utilità, comporta la non configurabilità dell’animus possidendi in capo al proprietario privato del diritto.
Ne segue che solo attraverso un atto di mutamento della detenzione in possesso, ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ., il precedente proprietario potrebbe assumere la qualità di possessore. Tale evenienza non risulta allegata. Il motivo di ricorso fondato sull’illiceità permanente per violazione delle norme edilizie e quelli sulla impossibilità giuridica del Comune di esercitare il dominio non superano quindi lo scrutinio, risultando superati dalla mancanza del possesso utili ai fini invocati.
La Corte ha infine escluso che il rilievo costituisca una “terza via” tale da imporre l’interpello delle parti ex art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. La configurabilità giuridica del possesso utile all’usucapione è, fermi gli accertamenti fattuali, discernimento di solo diritto, del quale le parti hanno piena conoscenza sin dall’inizio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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