Mancata ricusazione per mancata astensione del giudice preclusa in sede di impugnazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 21767 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non determina la nullità del provvedimento emesso, a meno che il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione e la mancata proposizione dell’istanza nei termini e con le modalità di cui all’art. 52 cod. proc. civ. preclude la possibilità di far valere il vizio in sede di impugnazione. Chi eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari pretermessi e di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’azione di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio proposta nei confronti dei proprietari del fondo sul quale era stata apposta una recinzione. Dopo un primo annullamento per omessa integrazione del contraddittorio, il giudizio era stato riassunto e il Tribunale aveva nuovamente accolto la domanda.
La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo infondata la doglianza sulla violazione dell’integrità del contraddittorio. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per la presenza nel collegio giudicante di un consigliere che, in qualità di giudice di primo grado, aveva pronunciato la sentenza poi annullata. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ha chiarito che l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ricorre anche quando il giudice abbia conosciuto della causa in un precedente grado, sebbene la sentenza sia stata annullata. Tuttavia, la violazione di tale obbligo, salvo il caso di interesse diretto nella causa, deve essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all’art. 52 cod. proc. civ., non assumendo rilievo come motivo di nullità della sentenza. La mancata proposizione dell’istanza preclude la possibilità di dolersi del vizio in sede di impugnazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale principio opera anche nell’ipotesi in cui il giudice faccia parte del collegio chiamato a pronunciarsi sulla revocazione della propria sentenza ovvero in materia di opposizione agli atti esecutivi (tra le altre, Cass. n. 25083/2023, Cass. n. 2270/2019, Cass. n. 1681/2013). Nel caso di specie, l’istanza di ricusazione non era stata proposta nei termini, pur essendo nota la composizione del collegio.
Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti l’omessa integrazione del contraddittorio, la Corte ha ribadito che l’onere di indicare nominativamente i litisconsorti pretermessi e di provare i presupposti della loro vocatio in ius grava su chi eccepisce il difetto, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente. La sentenza impugnata aveva correttamente applicato tali principi, avendo accertato che gli appellanti non avevano fornito la prova che il tratto di accesso insistesse su un mappale diverso da quello di cui erano gli unici comproprietari.
Il quarto motivo, relativo all’omessa o apparente motivazione, è stato dichiarato inammissibile, avendo la sentenza impugnata diffusamente esposto le ragioni della decisione, senza incorrere nei vizi individuati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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