Licenziamento da organo privo di potere di rappresentanza: inefficacia e non nullità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22618 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento intimato da un organo privo del potere di rappresentanza del datore di lavoro non è né nullo né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato. La temporanea inefficacia può essere fatta valere unicamente dal datore di lavoro, e non dal lavoratore destinatario dell’atto, che è terzo rispetto alla struttura deliberativa dell’ente. La ratifica, anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, elimina gli effetti dell’atto con efficacia retroattiva, senza che il lavoratore possa opporre preclusioni o decadenze maturate medio tempore. La disciplina sulle inconferibilità degli incarichi non determina ex se la nullità degli atti adottati dall’ente pubblico.
Il Fatto
Un lavoratore impugna il licenziamento intimatogli nel settembre 2015 dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Napoli. Il Tribunale respinge l’impugnativa; la Corte d’appello conferma, rigettando i motivi con cui il lavoratore deduceva la nullità del recesso perché intimato da un organo privo di poteri.
Il lavoratore ricorre in cassazione con cinque motivi, dolendosi in particolare che la nullità dell’incarico di Presidente, accertata dall’ANAC e confermata dal giudice amministrativo, dovesse travolgere la validità degli atti conseguenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione a far valere i vizi dell’atto. Il Consorzio è ente pubblico economico. La Corte territoriale, con considerazioni giuridicamente ineccepibili, ha distinto la nullità degli atti di conferimento degli incarichi dalla sorte degli atti adottati dall’ente: le norme sulla inconferibilità sanzionano con la nullità unicamente gli atti di conferimento e i contratti che vi accedono.
La Corte richiama l’indirizzo di legittimità, ribadito dalle sentenze n. 4769/2023 e n. 4355/2023 relative all’A.G.E.C., secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore, non è nullo né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti verso l’ente irregolarmente rappresentato.
Unico soggetto legittimato a far valere tale temporanea inefficacia è il datore di lavoro, fino alla ratifica. Quest’ultima può intervenire anche mediante la costituzione in giudizio, perché la volontà di resistere all’impugnazione implica accettazione degli effetti dell’atto posto in essere dal falsus procurator.
La Corte esclude poi che il lavoratore possa invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, poiché tali sono solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. L’inefficacia retroattiva della ratifica impedisce di opporre preclusioni o decadenze maturate nel frattempo.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili: le censure non specificano i profili di violazione, propongono una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, e scambiano per fatti le deduzioni difensive. Inammissibile anche il quinto motivo, privo di indicazione del mezzo azionato e del capo di sentenza impugnato. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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