Azione di arricchimento contro la PA e mancanza di impegno di spesa (Cass. civ. Sez. I n. 25564 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., presuppone la mancanza di un titolo contrattuale e l’impossibilità per il danneggiato di esperire altra azione a tutela del proprio diritto. Il requisito della sussidiarietà non ricorre quando il professionista abbia ricevuto l’incarico da funzionari privi del potere di impegnare la spesa, poiché in tal caso egli dispone dell’azione diretta contro i funzionari medesimi ai sensi dell’art. 191, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000. Non è configurabile l’indennizzo quando il prestatore, conoscendo la condizione cui il compenso era subordinato, abbia scientemente accettato il rischio di non essere retribuito in caso di mancata erogazione del finanziamento. L’eventuale accoglimento della domanda si tradurrebbe, altrimenti, in un arricchimento imposto alla pubblica amministrazione, contrario alla volontà manifestata dall’ente.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio un Comune per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ. in relazione all’attività di progettazione svolta nell’ambito di un Piano di Insediamenti Produttivi. Il Tribunale adito rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente e ritenendo la pretesa infondata nel merito.
Il giudice dell’appello rilevava che il professionista non aveva mai stipulato alcun contratto con l’ente e che difettava l’assunzione di un impegno di spesa; egli era, inoltre, consapevole che le delibere comunali avevano subordinato il compenso all’erogazione del finanziamento. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2041 cod. civ., sostenendo che nessun impegno di spesa poteva pretendersi, essendo progetto e compenso condizionati al finanziamento, e che l’utilità per l’ente era consistita nell’uso del progetto per la richiesta di finanziamento.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché incentrato su temi estranei alla ratio decidendi. Il giudice di merito aveva escluso l’indennizzo valorizzando la mancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza in favore del professionista dell’azione diretta contro i funzionari che avevano conferito l’incarico, ai sensi dell’art. 191, quarto comma, del TUEL, e il difetto del requisito previsto dall’art. 2041 cod. civ.
La Corte rileva inoltre che, per effetto della condizione apposta nelle delibere e conosciuta dal prestatore, costui aveva accettato il rischio di non essere compensato, mentre il Comune aveva manifestato la volontà di non conseguire l’utilità della prestazione senza il finanziamento. L’accoglimento avrebbe dunque imposto un arricchimento non voluto dall’ente, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Nessuno di tali snodi logici risulta aggredito. Quanto ai precedenti invocati dal ricorrente — Cass. sez. I n. 12850 del 2005 e Cass. sez. I n. 16577 del 2008 — la Corte li reputa non pertinenti, vertendosi in fattispecie in cui oggetto del contendere era l’utilità ritratta dall’ente locale.
La mancata costituzione del Comune impedisce la condanna del soccombente alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Viene invece irrogata la sanzione di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.