Condizione risolutiva e art. 1453 c.c. estraneo alla fattispecie (Cass. civ. Sez. II n. 25701 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1453, ultimo comma, cod. civ., secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere, presuppone un inadempimento e l’esercizio dell’azione di risoluzione: non è applicabile quando il giudice di merito abbia accertato lo scioglimento del contratto per avveramento della condizione risolutiva, operante in via oggettiva e senza alcun inadempimento delle parti. La censura che, sotto la veste della violazione di legge, tenda a un nuovo apprezzamento del fatto è inammissibile in sede di legittimità. La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, restando estranea al sindacato di legittimità la mera insufficienza dell’argomentazione.
Il Fatto
La società ricorrente conveniva davanti al Tribunale di Treviso gli enti controricorrenti per sentir dichiarare risolti per inadempimento i contratti aventi ad oggetto la fornitura di due impianti cogenerativi a biomassa, con conseguente risarcimento dei danni. I contratti recavano una condizione risolutiva che ne prevedeva la cessazione di validità in caso di diniego definitivo di finanziamento da parte di almeno tre istituti di credito.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo avveratasi la condizione per fatto riferibile alla società, che non aveva redatto il progetto definitivo di sua competenza. La Corte d’Appello di Venezia confermava, ribadendo che lo scioglimento era conseguito al diniego di tre istituti, riconducibile alla mancata redazione del progetto, e che gli enti si erano comportati secondo buona fede. La società propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1453, ultimo comma, cod. civ. e l’omesso esame della diffida ad adempiere, assumendo che il terzo diniego, successivo alla domanda di risoluzione, non potesse essere valorizzato ai fini dell’avveramento della condizione. La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto entrambi i profili.
Quanto all’omesso esame, la censura è preclusa dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado sulle medesime ragioni e sugli stessi fatti. La differenza indicata dalla ricorrente non attiene ai fatti posti a fondamento delle due decisioni, poiché entrambe riconducono l’avveramento della condizione alla mancata redazione del progetto definitivo, e la doppia conforme di merito osta alla deduzione del vizio.
Quanto alla violazione dell’art. 1453, ultimo comma, cod. civ., la censura non coglie la ratio decidendi e tende, sotto la veste della violazione di legge, a un nuovo apprezzamento del fatto. La sentenza impugnata non ha pronunciato la risoluzione giudiziale per inadempimento, ma ha accertato lo scioglimento per avveramento della condizione risolutiva. La norma invocata presuppone un inadempimento e l’esercizio dell’azione di risoluzione, presupposti entrambi estranei alla fattispecie, avendo la Corte d’appello escluso ogni inadempimento e ricondotto la cessazione del vincolo all’operare oggettivo della condizione.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava l’assenza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 111, sesto comma, Cost., per una pretesa riqualificazione della domanda priva di motivazione. Il motivo è infondato. La motivazione è nulla solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee o irriducibilmente contraddittorie, restando estranea al sindacato la mera insufficienza (Cass. SU 8053/2014; conf. Cass. 23940/2017). La sentenza impugnata è sorretta da motivazione ampia e coerente, e l’inciso censurato costituisce mera osservazione aggiuntiva, priva di autonoma efficacia.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, all’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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