Rinuncia al ricorso sottoscritta solo dalla parte: inammissibile per cessazione della materia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25806 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta, oltre che dalla parte personalmente, anche dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta solo dalla parte, e non anche dal difensore, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio, nonostante l’adesione del resistente e del suo difensore. Essa documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente, con la conseguenza che l’impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate quando le parti ne facciano concorde richiesta.

Il Fatto

Un ente previdenziale di categoria aveva proposto domanda di riliquidazione della pensione di anzianità nei confronti di un professionista iscritto, contestando l’applicazione del massimale pensionistico introdotto con delibera del 1997 e le trattenute operate dal 2014 a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, accertando il diritto alla riliquidazione secondo il criterio retributivo e condannando l’ente alla restituzione di una somma di denaro.

La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, confermando la decisione. L’ente aveva allora proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre il pensionato aveva resistito con controricorso. Prima dell’adunanza camerale, l’ente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente e le parti hanno chiesto concordemente la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso investivano profili di merito. Con il primo, l’ente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, sostenendo che il massimale pensionistico rientrasse nell’autonomia gestionale e organizzativa dell’ente e costituisse misura idonea ad assicurare l’equilibrio finanziario e la solidarietà intra e intergenerazionale. Con il secondo, si assumeva che il principio del pro rata temporis impedisse l’applicazione del massimale alle sole anzianità anteriori alla delibera, consentendone l’operatività sulle quote successive.

Il Collegio non è sceso nel merito di tali censure, perché la vicenda processuale ha assunto un assetto diverso per effetto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, formalizzata con atto del 3 settembre 2026 e accettata dal controricorrente.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la rinunzia al ricorso deve essere sottoscritta oltre che dalla parte personalmente anche dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ. La rinuncia sottoscritta solo dalla parte, e non anche dal difensore, è inidonea a produrre l’effetto estintivo tipico, pur in presenza dell’adesione del resistente e del difensore di quest’ultimo.

Tale dichiarazione non resta però priva di conseguenze. Essa documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere. Il principio è affermato richiamando i precedenti Cass. n. 12861/2025 e Cass. n. 6189/2008.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In accoglimento della richiesta concorde delle parti, le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con esclusione del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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