Cessione di crediti in blocco e prova della titolarità del cessionario (Cass. civ. Sez. II n. 25951 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra l’enumerazione specifica di ciascun rapporto. La prova del trasferimento può essere data anche per presunzioni, mediante la dimostrazione dell’inclusione del credito nella categoria assegnata alla società beneficiaria. Resta devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso, quale accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Gli eredi con beneficio d’inventario di un debitore defunto impugnarono le ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell’asse ereditario da alcuni istituti bancari prima della chiusura delle operazioni di inventario. Convennero innanzi al Tribunale di Roma i creditori iscritti, chiedendo la declaratoria di nullità o, in subordine, l’inefficacia assoluta dei vincoli.

Il Tribunale respinse le domande, dichiarando gli attori eredi puri e semplici. La Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello principale. Avverso tale sentenza gli eredi proposero ricorso per cassazione con otto motivi. In particolare, la prima censura investiva l’accertamento della titolarità del credito in capo alle società di cartolarizzazione, che a loro avviso si erano limitate ad allegare le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di acquisto in blocco.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha ritenuto ammissibile il controricorso depositato dalla cessionaria del credito, richiamando il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso è ammesso a depositare controricorso per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa rimasto inerte, altrimenti determinandosi una lesione del suo diritto di difesa. Il Collegio ha richiamato sul punto la pronuncia Cass. Sez. III n. 16526 del 2024.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La questione riguardava la prova della titolarità del credito in capo alle società cessionarie in regime di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993. I ricorrenti sostenevano che le cessionarie avrebbero dovuto allegare e dimostrare il titolo d’acquisto in relazione ai singoli crediti oggetto di causa, non bastando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Corte ha ribadito che stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito controverso è questione riservata al giudice di merito, il quale è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. n. 33966 del 2025).

In caso di cessione in blocco, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, senza necessità di specifica enumerazione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277 del 2023). La prova può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione dell’inclusione del credito nella categoria assegnata alla beneficiaria (Cass. n. 31457 del 2025; Cass. n. 31188 del 2017).

Nel caso concreto, il giudice di merito ha ritenuto provata la titolarità alla luce delle categorie di crediti ricavabili dalla Gazzetta Ufficiale e della tipologia dei crediti vantati. A tale giurisprudenza la Corte ha inteso dare ulteriore continuità. I motivi dal secondo all’ottavo, oggetto di rinuncia, hanno comportato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *