Filtro in appello e legittimazione del comproprietario custode (Cass. civ. Sez. III n. 26266 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la verifica di ammissibilità e le garanzie del contraddittorio si radicano nella prima udienza ex art. 350 c.p.c. Il differimento di tale udienza per adempimenti preliminari o organizzativi, quale l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, non consuma il potere decisorio né preclude la successiva declaratoria di inammissibilità, purché non sia stata avviata la trattazione del merito. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la censura che assuma la consumazione del potere del giudice in ragione dell’adozione del filtro in seconda udienza, ove il ricorrente ometta di allegare e dimostrare le specifiche attività svolte nella prima udienza. In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile da cui si è originato il danno attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della custodia della res; la responsabilità risarcitoria dei contitolari ha natura solidale ex art. 2055 c.c., con piena legittimazione passiva del singolo comproprietario verso il terzo danneggiato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una causa risarcitoria per danni da infiltrazioni idriche. La proprietaria di un appartamento conveniva in giudizio il proprietario dell’unità sovrastante davanti al Giudice di pace, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e da inutilizzo dell’immobile.
Il convenuto eccepiva la carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere pieno proprietario solo per una quota e nudo proprietario per un’altra, mentre custodia e godimento spettavano all’usufruttuaria. In corso di causa i danni venivano riparati e le parti chiedevano congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice di pace la dichiarava, ma condannava il convenuto alle spese di lite per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha proposto un ricorso straordinario avverso l’ordinanza d’appello e un ricorso ordinario avverso la sentenza di primo grado. Il primo motivo denunciava la nullità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., asseritamente emessa dopo l’avvenuta trattazione della causa, quando il filtro sarebbe consentito solo prima.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità. Il differimento dell’udienza per meri adempimenti organizzativi, quale l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non comporta consumazione del potere decisorio, purché non si sia dato luogo alla trattazione del merito. Il ricorrente si è limitato a censurare la seconda udienza, omettendo di allegare cosa fosse stato verbalizzato nella prima, impedendo il controllo sulla conservazione del potere-dovere di delibare l’ammissibilità del gravame.
Parimenti inammissibili i motivi del ricorso ordinario. Il ricorrente ha omesso di trascrivere e sintetizzare i motivi di appello, impedendo di verificare la tempestiva devoluzione delle questioni. Nel merito, il primo motivo sarebbe stato comunque manifestamente infondato: il ricorrente, riconoscendosi pieno comproprietario di una quota, riveste la qualità di contitolare della custodia ex art. 2051 c.c., con responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
Il secondo motivo sollecitava, sotto la formale denunzia dell’art. 2697 c.c., un riesame delle valutazioni di fatto e dell’attendibilità delle testimonianze, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, nulla disponendo sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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