Conto affidato di fatto e prova delle rimesse ripristinatorie (Cass. civ. Sez. I n. 26321 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione dell’indebito per rimesse su conto corrente bancario, le rimesse c.d. solutorie — versamenti su conto sconfinato rispetto al fido o ab origine non affidato — integrano pagamento in senso tecnico, mentre le rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su conto solo passivo ma non scoperto, non determinano alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca. Eccepita la prescrizione, la banca è tenuta ad allegare solo la natura solutoria delle rimesse e l’inerzia del titolare; il correntista ha l’onere della prova dell’esistenza dell’affidamento, il quale può essere dimostrato anche a prescindere dalla produzione del contratto scritto, attraverso estratti conto, riassunti scalari, segnalazioni alla Centrale Rischi e altri elementi convergenti. Accertato il carattere ripristinatorio delle rimesse, l’onere di provare la natura solutoria torna in capo all’istituto di credito.
Il Fatto
La società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere, con riferimento a due rapporti di conto corrente, la declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, l’addebito di commissioni di massimo scoperto, l’addebito di costi e competenze non convenuti e l’applicazione di interessi usurari, con conseguente condanna alla restituzione dell’indebito. Il Tribunale accoglieva la domanda, quantificando gli illegittimi addebiti in euro 78.357,14 all’esito di CTU contabile; la Corte d’appello confermava.
Avverso la sentenza di secondo grado la banca proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, contestando l’esistenza dell’apertura di credito e l’esclusione della prescrizione delle rimesse e, in via subordinata, l’ammissibilità della domanda restitutoria per essere il conto ancora aperto al momento della citazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, richiamando sul punto Cass. n. 26897/2024 e le Sezioni Unite n. 24418/2010. Solo le prime producono lo spostamento di ricchezza che fonda l’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.; le seconde si esauriscono nel ripristino della provvista entro un affidamento esistente.
Sul piano dell’onere di allegazione, la Corte conferma il principio delle Sezioni Unite n. 15895/2019, ribadito da Cass. n. 34997/2023: la banca convenuta che eccepisca la prescrizione deve allegare la natura solutoria delle rimesse e l’inerzia del titolare, senza indicare le singole rimesse ritenute prescritte. La specifica individuazione delle rimesse solutorie si sposta così dal piano delle allegazioni a quello della prova.
Quanto all’onere probatorio, grava sul correntista la dimostrazione della natura ripristinatoria delle rimesse, quindi dell’esistenza di un conto affidato. Il Collegio precisa però che il giudice, pur non essendo vincolato alle allegazioni delle parti, deve valorizzare la prova della stipula dell’apertura di credito ritualmente acquisita, trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello.
Sul versante della prova dell’affidamento, la Corte richiama il regime previgente e quello del T.U.B., ribadendo che la nullità per difetto di forma ex art. 117, comma 1, T.U.B. è nullità di protezione, operante solo a vantaggio del cliente. Da ciò consegue, secondo Cass. n. 2338/2024 e Cass. n. 34997/2023, che il correntista può provare il proprio affidamento con mezzi diversi dal documento contrattuale, quali estratti conto, riassunti scalari, libro fidi o segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
Applicando tali principi, il primo motivo è infondato: la Corte d’appello, con giudizio di fatto non sindacabile, ha accertato che tutte le rimesse erano ripristinatorie, con conseguente ritorno dell’onere in capo alla banca. Il secondo motivo è inammissibile, perché la revoca del conto è questione di fatto non dedotta nei gradi di merito e perché le modalità temporali del calcolo del saldo restano irrilevanti rispetto all’ammissibilità dell’azione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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