Revocazione e cassazione avverso la stessa sentenza: priorità al merito (Cass. civ. Sez. V n. 26437 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello — impugnata anche per revocazione — e il ricorso avverso la sentenza che ha deciso la revocazione, non è necessaria la riunione dei procedimenti. È sufficiente la trattazione dei ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio, dinanzi al medesimo Collegio, con priorità della decisione sul ricorso proposto ex art. 360 c.p.c. Ove il ricorso di legittimità avverso la sentenza di merito sia accolto e questa sia annullata, la sentenza oggetto di revocazione è caducata e il giudizio di revocazione resta privo del suo oggetto, con conseguente inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse. La sopravvenuta inammissibilità giustifica la compensazione delle spese ed esclude il doppio contributo unificato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle, per un importo complessivo rilevante. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti i crediti erariali.
L’Agenzia della riscossione proponeva appello parziale, contestando quanto statuito in ordine a una sola cartella. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., che la CTR dichiarava inammissibile. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 c.p.c., 64 e 67 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La CTR avrebbe qualificato come errore materiale l’indicazione di un indirizzo di residenza diverso da quello risultante dalle certificazioni anagrafiche in atti, senza considerare che i certificati erano più di uno e che il fatto era incontrovertibilmente stabilito dall’unico certificato storico.
Preliminarmente la Corte rileva che in data odierna è stato trattato, con priorità nel numero progressivo di ruolo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 5297/2020, provvedimento a sua volta oggetto del ricorso per revocazione respinto. Quel ricorso è stato accolto in relazione al quarto motivo, vertente proprio sulla validità della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio.
La Corte svolge quindi alcune considerazioni sui rapporti tra i due mezzi. Secondo l’insegnamento tradizionale, se viene deciso prima il giudizio di cassazione e questo accoglie il ricorso annullando la sentenza, il giudizio di revocazione resta privo del suo oggetto. La regola opera sia quando la revocazione pende dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza, sia quando — come nella specie — è impugnata la sentenza d’appello che ha respinto la revocazione.
La giurisprudenza più recente afferma che, pendendo contemporaneamente i due ricorsi, occorre disporne la riunione, per la connessione tra le pronunce e l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c. (Cass. n. 30184 del 2024; Cass. n. 18966 del 2024; Cass. n. 9592 del 2024; Cass. n. 1078 del 2024; Cass. n. 21315 del 2022; Cass. n. 16902 del 2021; Cass. n. 16435 del 2016). A tale tesi il Collegio non aderisce.
Si è infatti sostenuto — e la Corte intende dare continuità a questo indirizzo — che non è necessaria la riunione, essendo sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza, dinanzi al medesimo Collegio, dando priorità alla decisione sul ricorso ex art. 360 c.p.c. (Cass. n. 9774 del 2025). Nella specie, essendo già stata caducata la sentenza oggetto delle istanze revocatorie, non sussiste alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
La sopravvenuta inammissibilità giustifica la compensazione delle spese ed esclude i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato (Cass., Sez. U., n. 19976 del 2024). Poiché l’inammissibilità discende da ragioni diverse da quelle poste a fondamento della proposta di definizione accelerata, non trova applicazione l’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c. (Cass. n. 21668 del 2024).
Nota della Redazione
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