Leasing traslativo: la penale va verificata in concreto (Cass. civ. Sez. III n. 26475 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124 trova applicazione analogica l’art. 1526 c.c., disposizione di carattere inderogabile perché volta a prevenire effetti economicamente squilibrati. La clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni già riscossi cumulandoli con la restituzione del bene e con il valore di realizzo costituisce clausola penale, la cui conformità al regime legale non può essere affermata in astratto. Il giudice deve accertare in concreto se l’assetto patrimoniale conseguente alla risoluzione attribuisca al concedente un vantaggio superiore a quello ottenibile con la regolare esecuzione del contratto, valutando canoni riscossi, equo compenso, danno risarcibile e valore del bene rientrato o ricavato dalla vendita, con potere di riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1526, secondo comma, c.c. e art. 1384 c.c., esercitabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società utilizzatrice convenne in giudizio la concedente chiedendo, ai sensi dell’art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni versati in esecuzione di un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto un veicolo industriale, detratto l’equo compenso per l’utilizzazione del bene. Il rapporto, originariamente stipulato da altra società e poi ceduto, era stato risolto per mancato pagamento dei canoni mediante clausola risolutiva espressa.
Dichiarato il fallimento dell’utilizzatrice, il giudice delegato aveva respinto la domanda di ammissione al passivo della concedente e il veicolo, rivendicato, era stato restituito e poi venduto. La curatela chiese quindi la restituzione dei canoni; la concedente si oppose invocando la validità delle clausole contrattuali. Il Tribunale rigettò la domanda restitutoria ritenendo la concedente legittimata a trattenere i canoni in forza della clausola penale. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. ma ritenendo lecita la clausola e non provata la sua manifesta eccessività. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1526 e 1322 c.c., sostenendo il carattere inderogabile della disciplina dell’art. 1526 c.c. e prospettando un contrasto giurisprudenziale sulla sua derogabilità. La Corte richiama anzitutto le Sezioni Unite n. 2061 del 2021, che hanno escluso l’efficacia retroattiva della legge n. 124/2017: per i rapporti esauriti anteriormente continua a valere il criterio distintivo tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Per il leasing traslativo la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente l’applicabilità analogica dell’art. 1526 c.c., per l’affinità funzionale con la vendita con riserva della proprietà (Cass. n. 4143 del 2024; Cass. n. 26518 del 2024). La Corte ribadisce il carattere inderogabile della norma, finalizzata a evitare che il concedente consegua un risultato patrimonialmente più vantaggioso di quello ottenibile con la regolare esecuzione del rapporto (Sezioni Unite n. 2061 del 2021; Cass. n. 8225 del 2026).
Le pattuizioni che, in caso di risoluzione, attribuiscono al concedente il diritto di trattenere i canoni riscossi cumulandoli con la restituzione del bene e con il valore di realizzo sono qualificate come clausola penale. Opera quindi il potere di riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1526, secondo comma, c.c., applicazione speciale del principio dell’art. 1384 c.c., esercitabile d’ufficio (Sezioni Unite n. 18128 del 2005; Cass. n. 9341 del 2025).
La verifica di conformità richiede di accertare se l’assetto complessivo degli interessi determini un vantaggio eccedente quello conseguibile con il regolare adempimento, considerando l’equo compenso per l’utilizzazione protrattasi sino alla restituzione e il valore del bene rientrato ovvero l’importo ricavato dalla vendita o riallocazione (Cass. n. 28020 del 2021; Cass. n. 8225 del 2026).
Nel caso concreto la sentenza impugnata non risulta conforme a tali principi: pur richiamando la disciplina applicabile, la Corte territoriale ha ritenuto legittima la clausola sul solo rilievo della previsione negoziale di detrazione del ricavato, senza svolgere l’effettiva verifica di riequilibrio imposta dall’art. 1526 c.c. La compatibilità della penale non può essere affermata in astratto, ma esige la concreta ricostruzione delle reciproche poste di dare e avere. Il primo motivo è dunque fondato; l’accoglimento assorbe il secondo, che investe la medesima verifica. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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