Salute del detenuto e detenzione domiciliare: necessaria la verifica in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 30409 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute o sull’applicazione della detenzione domiciliare deve operare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute. La valutazione di compatibilità con il regime carcerario non può esaurirsi in un giudizio astratto, ma deve accertare in concreto se le possibilità di cura e assistenza offerte dall’istituto siano adeguate allo specifico quadro patologico. Il concetto di grave infermità, richiamato dall’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. e dall’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., comprende il divieto di oltrepassare il grado di sofferenza inerente alla detenzione, sì che la pena non può essere eseguita in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità, ex artt. 32 e 27 Cost.
Il Fatto
Un detenuto, affetto da paraplegia midollare post traumatica con patologia da vescica neurologica e paralisi intestinale, aveva beneficiato del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, prima in via provvisoria e poi con ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Tale differimento era stato revocato a seguito di una denuncia per furto. Con nuova istanza la difesa aveva chiesto la concessione del differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza in via provvisoria, rimettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza, che con ordinanza del 7.4.2025 aveva confermato il rigetto, ritenendo il condannato inaffidabile e di elevata pericolosità sociale, non emergendo dalle relazioni cliniche una incompatibilità assoluta con il regime detentivo. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e travisamento delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui il giudice deve valutare la concreta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili e l’adeguatezza della cura e assistenza assicurabili nella situazione specifica (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018). Occorre verificare che la malattia non richieda un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020).
Il differimento facoltativo è lo strumento con cui l’ordinamento dà prevalenza alle istanze di tutela dei principi di umanità quando la situazione clinica sia compromessa, salva la possibilità di ricorrere alla detenzione domiciliare c.d. umanitaria quando residuino esigenze di contenimento della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 49621 dell’11.10.2023). L’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. consente di applicare la detenzione domiciliare al condannato che versi nella situazione che legittima il differimento facoltativo, quando l’infermità comporti serio pericolo di vita o non consenta adeguate cure in carcere.
La valutazione della gravità delle condizioni di salute è soggetta a un giudizio bifasico: dapprima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico e della astratta possibilità di cura; quindi in concreto, considerando le modalità di somministrazione delle terapie in relazione all’istituto penitenziario. Non basta che il trattamento risulti generalmente adeguato per i detenuti, potendo rivelarsi inadeguato rispetto a una determinata patologia.
Nel caso di specie il Tribunale si è limitato a una valutazione in astratto, senza accertare se il trattamento concretamente riservato al detenuto potesse scadere in ambito inumano o degradante. La stessa ordinanza dà atto della presenza di barriere architettoniche, dell’assenza di ausili sanitari specifici e di personale di assistenza alla persona. La motivazione è quindi carente là dove non valuta la concreta incidenza della situazione ambientale sul peculiare quadro clinico, elemento necessario per verificare se la detenzione configurasse un trattamento contrario al senso di umanità.
Il riferimento del Tribunale al difetto di incompatibilità “assoluta” non è contemplato dal combinato disposto degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., che richiedono una infermità fisica “grave”. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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