Revisione inammissibile per errore di fatto veicolabile con ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. II n. 30537 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revisione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 630 cod. proc. pen. e non può essere utilizzata per veicolare la doglianza relativa a un errore di fatto di natura percettiva in cui sia incorsa la Corte di cassazione. Ove si assuma che il giudice di legittimità non abbia rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, con implicazioni sulle statuizioni civili, il rimedio esperibile è il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., del tutto diverso nei presupposti rispetto alla revisione. La diversità dei rimedi impedisce al giudice dell’impugnazione la diversa qualificazione dell’atto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto con motivi non consentiti.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato richiesta di revisione avverso una sentenza della Corte di cassazione che, in parziale accoglimento del ricorso ordinario, aveva riqualificato la condotta originariamente contestata ai sensi dell’art. 314 cod. pen. come appropriazione indebita aggravata, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermando le statuizioni civili.

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta, rilevandone la sostanziale identità con altra già decisa con ordinanza del 24 gennaio 2025, non impugnabile e quindi irrevocabile in assenza di elementi nuovi, e comunque la sua estraneità ai casi previsti dall’art. 630 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato esame nel merito e della intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado, con conseguente necessità di revoca delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il Collegio ha precisato che la questione relativa alla possibilità di proporre una seconda richiesta di revisione, che la ricorrente assume diversa dalla precedente, resta assorbita da una considerazione logicamente preliminare.

La censura posta a fondamento del ricorso, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, esula dai casi in cui può essere proposta la richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. Ciò di cui la ricorrente si duole, attraverso argomentazioni la cui fondatezza non è stata verificata, è un errore di fatto di natura percettiva in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione.

Tale errore consisterebbe nel non avere rilevato, a seguito della diversa qualificazione giuridica della condotta, l’intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita prima e non dopo la sentenza di primo grado, con le necessarie implicazioni inerenti alle statuizioni civili.

La Corte ha però osservato che la supposta esistenza di tale errore avrebbe dovuto essere veicolata attraverso un rimedio straordinario del tutto diverso nei presupposti rispetto alla revisione, e cioè mediante il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato Sez. U n. 37505 del 14/07/2011 e Sez. III n. 10417 del 25/02/2020.

La diversità strutturale dei due rimedi, ha precisato la Corte, impedisce in quella sede una diversa qualificazione dell’impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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