Perquisizione con denudamento non autorizzata e reato di resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI n. 30544 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il giudice non può fondare l’affermazione della responsabilità sulla sola deposizione degli agenti di polizia penitenziaria, che non sono terzi rispetto alla ricostruzione alternativa dell’imputato. Quando sia dedotta l’arbitrarietà dell’atto compiuto dall’agente, e in particolare una perquisizione con denudamento priva di autorizzazione, il tema assume rilievo centrale nel processo e va accertato con rigore, con motivazione che dia conto degli approfondimenti probatori richiesti dalla difesa. La sentenza che si limiti a preferire la versione dei testi di polizia, valorizzando in modo apodittico la minore capacità dimostrativa delle dichiarazioni dell’imputato, è affetta da vizio di motivazione ed è annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di un detenuto per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Gli si contesta di avere usato minaccia e violenza nei confronti del personale della polizia penitenziaria per opporsi al compimento di un atto del loro ufficio. In particolare, dopo il colloquio con i congiunti, l’imputato si sarebbe opposto a una perquisizione, affermando tra l’altro che gli agenti stavano compiendo un abuso di potere.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen., la reazione conseguente alla richiesta di denudarsi completamente per sottoporsi a perquisizione; il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. Il tema attiene al tipo di perquisizione che gli agenti penitenziari chiesero di eseguire, non essendo in contestazione che nessuna autorizzazione era stata rilasciata per una perquisizione con denudamento. Si tratta di questione devoluta alla Corte di appello dall’imputato, il quale nel corso del suo esame aveva riferito che gli agenti gli chiesero di sottoporsi a una perquisizione con denudamento senza che l’atto fosse autorizzato.
L’imputato aveva osservato che la sua tesi difensiva trovava conferma nella particolare lievità della sanzione disciplinare inflittagli nell’occasione — tre giorni di isolamento — rispetto a quelle normalmente irrogate per comportamenti del tipo di quello per cui si procede, circostanza rivelatrice dell’anomalia della situazione.
La Corte di appello aveva affermato che non vi erano ragioni per dubitare di quanto riferito concordemente dai testi di polizia penitenziaria, presenti sul posto, i quali avevano dichiarato che si era trattato di una perquisizione ordinaria e non con denudamento. Tali testimoni erano stati ritenuti attendibili perché agenti di polizia, perché non animati da interesse inquinante e perché le dichiarazioni dell’imputato sarebbero di per sé dotate di minore capacità dimostrativa in assenza di riscontri.
Secondo la Cassazione, un tale ragionamento non può essere condiviso. Il tema ha rilievo centrale nel processo e andava accertato con rigore, tenuto conto che le deposizioni del personale di polizia penitenziaria non potevano da sole esautorare gli approfondimenti probatori, essendo gli agenti soggetti non del tutto terzi rispetto alla ricostruzione alternativa dell’imputato. La motivazione è obiettivamente silente rispetto a decisivi temi di prova: la presenza di altre persone al momento dei fatti; le procedure quotidiane seguite dopo i colloqui; i rapporti tra gli agenti e il ricorrente; quanto accertato nel procedimento disciplinare; se la tesi della perquisizione arbitraria fu sostenuta sin dall’immediatezza; il tipo di sanzione disciplinare normalmente inflitta e le ragioni dell’eventuale trattamento più blando; se vi erano stati in precedenza comportamenti abusivi degli agenti.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che in sede di rinvio accerterà i fatti secondo le indicazioni fornite e verificherà se e in che limiti sia configurabile il reato contestato.
Nota della Redazione
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