Sospensione condizionale reiterata e obblighi ex art. 165 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 30626 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere necessariamente subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen., a norma del secondo comma del medesimo articolo. Il giudice della cognizione, e non quello dell’esecuzione, è competente a individuare l’obbligo o la prestazione e a definirne tempi e modalità attuative, spettando invece all’esecuzione la verifica dell’effettivo assolvimento secondo le modalità stabilite in sentenza. La confisca prevista dall’art. 6 l. n. 152/1975 è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni in materia di armi, anche in caso di estinzione del reato o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, restando esclusa solo in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. La relativa omissione va corretta in sede di legittimità con annullamento senza rinvio e confisca disposta direttamente.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato alla pena di tre mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati unificati dalla continuazione di cui agli artt. 4 l. n. 110 del 1975 e 612, secondo comma, cod. pen.

Il ricorrente deduce due violazioni: l’omessa subordinazione della sospensione condizionale, concessa per la seconda volta, a uno degli obblighi dell’art. 165 cod. pen., e l’omessa confisca del coltello a serramanico in sequestro. La sentenza è inappellabile e il ricorso giunge così direttamente davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, il dato normativo è netto: il secondo comma dell’art. 165 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale, se concessa a chi ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi del comma precedente. Si tratta di prescrizione che il giudice è tenuto a disporre ove intenda riconoscere nuovamente il beneficio, come confermato dal precedente Sez. V n. 19383 del 19.04.2023.

Nel caso esaminato il giudice di merito ha operato erroneamente: dal certificato del casellario emergeva una prima condanna a pena sospesa, e ciò nonostante il Tribunale ha concesso una seconda volta la sospensione senza imporre alcun obbligo. Sul punto la sentenza va annullata con rinvio.

La Corte precisa il riparto di competenze: spetta al giudice della cognizione individuare, eventualmente, l’ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità e definire tempi e modalità attuative dell’obbligo; al giudice dell’esecuzione compete solo verificare l’effettivo assolvimento secondo le modalità fissate in sentenza, secondo Sez. VI n. 40888 del 03.10.2024.

Poiché si tratta di ricorso avverso sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è individuato nel Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica, ex art. 623, lett. d), cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la confisca dell’art. 6 l. n. 152/1975 è obbligatoria per tutti i reati in materia di armi, anche in caso di estinzione o di non punibilità per particolare tenuità, restando esclusa solo in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a estraneo al reato, come affermato da Sez. I n. 29537 del 06.06.2024 e da altri precedenti conformi. Il Tribunale, nel condannare per la contravvenzione, ha omesso la confisca del coltello: si impone pertanto l’annullamento senza rinvio sul punto, con confisca disposta direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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