Inammissibili i motivi che chiedono una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30724 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 non ha mutato la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione. La duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione quando sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. L’illogicità censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quella evidente, percepibile ictu oculi, restando estranea al giudizio di legittimità la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In tema di determinazione della pena, quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso si articola in due motivi.
Con il primo si deduce il vizio di motivazione in ordine all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che la sentenza d’appello si sarebbe appiattita su quella di primo grado senza esaminare le doglianze difensive: mancanza di impronte compatibili sugli involucri e sul bilancino, assenza di denaro contante, abitazione occupata da più soggetti e presenza di lavori in corso. Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, per il sensibile discostamento dal minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Le censure riproducono profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza specifica criticità delle argomentazioni a base della decisione impugnata. Esse prefigurano una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di individuazione di specifici travisamenti.
Nel merito, i giudici di appello avevano chiarito che la versione difensiva non trovava fondamento logico né fattuale. Non risultava che per raggiungere la terrazza occorresse passare dalla camera dell’imputato, circostanza riferita solo da quest’ultimo e non confermata dal teste. Il tecnico della caldaia era già andato via al momento dell’accesso degli operanti. Quanto agli operai del cantiere, la tesi restava una mera congettura, smentita dal rinvenimento dello stupefacente e del bilancino sotto il materasso, nella stanza in disponibilità dell’imputato, con la compagna ricoverata e il figlio affidato a una baby sitter. La mancanza di impronte papillari utili era ritenuta dato neutro.
La Corte ribadisce che la duplicità di ricostruzioni alternative non integra vizio di motivazione se il giudice di merito l’ha esaminata, come avvenuto con scrupolo argomentativo dalla Corte d’appello (Sez. I n. 5517 del 30.11.2023, dep. 2024, Lombardi). L’illogicità censurabile è solo quella evidente, percepibile ictu oculi, poiché l’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto e non può verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un. n. 47289 del 24.09.2003, Petrella).
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici territoriali avevano chiarito le ragioni del discostamento dal minimo edittale: condanne per reati della medesima indole, quantitativo non minimale di sostanza da cui ricavare trentaquattro dosi medie singole, capacità di attingere a canali di rifornimento nonostante gli arresti domiciliari. La Corte richiama il principio per cui, se la pena è irrogata sotto la media edittale, non serve specifica motivazione, bastando il criterio di adeguatezza (Sez. IV n. 46412 del 05.11.2015, Scaramozzino). Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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