Reddito di cittadinanza, sanzioni penali salve dopo l’abrogazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30757 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, disposta con salvezza dell’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti operante ex art. 2, secondo comma, cod. pen. Tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio sin tanto che ne resta possibile la fruizione. Ai fini della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo ex art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno, il 10 ottobre 2024, li aveva condannati per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Con il primo motivo deducono la violazione di legge in relazione all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e il correlato vizio di motivazione, dolendosi della mancata valutazione della questione concernente l’abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza e delle sanzioni penali previste per la sua violazione.

Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, censurando la mancanza, nel capo di imputazione, della specificazione dell’importo erogato e il giudizio di abitualità operato dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La settima sezione dichiara entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, i ricorrenti ripropongono profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza muovere specifiche criticità alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte osserva che l’abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. Tale clausola di salvezza deroga al principio di retroattività della lex mitior, ma, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza: la prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Quanto al secondo motivo, la doglianza non ha pregio. I giudici territoriali hanno quantificato l’indebita percezione e valorizzato il comportamento abituale degli imputati, desunto dal numero delle istanze presentate a breve distanza temporale. Per uno di essi rileva il precedente specifico per reati della stessa indole, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.: in tema di particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo dell’abitualità ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive, le condizioni ambientali o i motivi.

Per l’altra imputata la reiterazione delle istanze è stata qualificata in termini di abitualità interna, non coincidente con il concetto normativo di abitualità, ma comunque valorizzabile in chiave negativa tra gli elementi utili al diniego, denotando la gravità della condotta posta in essere pervicacemente per ottenere il beneficio non dovuto ex art. 133, primo comma, cod. pen.

La Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso congiunto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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