Riduzione di un terzo della sospensione della patente per patteggiamento (Cass. pen. Sez. III n. 30913 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorché il giudice, in sede di rinvio, applichi all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, deve applicare la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada quando il giudizio penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La statuizione che irroga la sanzione amministrativa nel suo massimo, senza operare tale riduzione, è viziata per violazione di legge. L'omessa riduzione per la scelta del rito configura un vizio che attiene alla determinazione della durata, non alla legittimità della misura. La Corte può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la durata della sanzione.
Il Fatto
Con sentenza dell'8 febbraio 2024 n. 11582 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato all'imputato, su richiesta, la pena concordata di anni uno e mesi sette di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., disponendo contestualmente la revoca della patente di guida. Il Tribunale di Potenza, quale giudice del rinvio, con sentenza del 15 ottobre 2024 aveva confermato la pena e disposto a carico dell'imputato la sospensione della patente per un periodo di anni quattro, ove non già disposta in sede amministrativa.
Avverso tale statuizione l'imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge per mancata applicazione della riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e con il secondo la contraddittorietà della motivazione sulla durata della sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il giudicato interno formatosi in occasione del precedente annullamento. Con la sentenza n. 11582 del 2024 era stato rilevato che, alla luce della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, che aveva escluso l'applicabilità automatica della revoca della patente in caso di condanna per omicidio colposo stradale ove non fossero contestate le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis cod. pen., era priva di motivazione la scelta di disporre la revoca in luogo della più tenue sospensione.
In applicazione di quel principio il Tribunale di Potenza, quale giudice del rinvio, aveva correttamente sostituito la misura, determinandone però la durata nel massimo possibile di anni quattro, al netto del periodo eventualmente già decorso. La Corte ritiene che tale statuizione sia viziata, non per contraddittorietà della motivazione — donde l'inammissibilità del secondo motivo — ma per altro profilo.
Il Collegio osserva che la scelta della misura massima è di per sé giustificata dalla gravità della condotta, avendo l'imputato invaso la corsia opposta impattando sul veicolo che procedeva in senso contrario. Il vizio attiene invece alla concreta individuazione della durata, operata senza tenere conto della scelta del rito.
Il Tribunale non ha applicato l'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, che in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. prevede la diminuzione della durata della sanzione amministrativa fino a un terzo. L'applicazione della misura nel suo massimo rende palese che nessuna riduzione è stata operata.
La sentenza è pertanto annullata quanto alla determinazione della durata della sospensione. L'annullamento è disposto senza rinvio, applicandosi direttamente la riduzione di un terzo, in conformità a quanto già stabilito dal giudice di primo grado per la sanzione penale, con rideterminazione della durata in anni due e mesi otto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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