Motivi inammissibili se censurano valutazione probatoria o non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31196 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, reiterando censure già dedotte in appello e ivi disattese, prospetti una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio: il sindacato della Cassazione è finalizzato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È del pari inammissibile il motivo che censuri il vizio di motivazione su un punto non previamente dedotto con apposito motivo di appello, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.

Il Fatto

La difesa del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata. Il ricorso investe tre profili: la correttezza della motivazione sulla responsabilità, la sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in Cassazione perché il ricorrente assume vizi di motivazione e violazioni di legge non emendabili in sede di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non è consentito. La censura, reiterando profili già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, è diretta a contestare una decisione asseritamente errata perché fondata su una valutazione del materiale probatorio ritenuta sbagliata, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da un soggetto e ai tabulati telefonici del cellulare in uso al ricorrente. Si prospetta così una diversa lettura e una rivalutazione delle stesse emergenze, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv. 226074. Il giudice di merito, nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomenti corretti in fatto e in diritto.

Il secondo motivo non è consentito. La censura sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma di cui all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen. non risulta previamente dedotta tramite apposito motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tale riepilogo se incompleto o non corretto.

Il terzo motivo è generico per indeterminatezza, poiché privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta — che dà atto dell’avvenuta applicazione delle attenuanti generiche con il solo giudizio di equivalenza rispetto ad altre circostanze aggravanti, giustificato dalla personalità dell’imputato gravato da precedenti e che ha commesso il fatto con l’uso di armi — la censura non indica gli elementi su cui si fonda, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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