Accesso abusivo a sistema informatico: basta l’accesso, non serve il download (Cass. pen. Sez. V n. 31863 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, di cui all’art. 615-ter cod. pen., si perfeziona con il mero accesso non autorizzato alle cartelle o ai dati del sistema, non essendo richiesta l’acquisizione degli stessi mediante download. Ai fini della configurabilità del reato è dunque irrilevante l’assenza di prove circa l’estrazione o l’intrusione materiale nel sistema, poiché l’elemento oggettivo si esaurisce nella violazione delle prescrizioni poste a tutela del sistema. La doglianza che prospetti come violazione di legge una erronea valutazione del materiale probatorio è inammissibile, non essendo riconducibile al vizio denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 615-ter, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., per essersi abusivamente introdotto e mantenuto nel sistema informatico protetto di una società, con la quale aveva un rapporto di collaborazione, accedendo a cartelle diverse da quella a lui riservata. Sin dal primo grado l’imputato era stato assolto dal delitto di truffa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando due motivi: l’inosservanza dell’art. 615-ter cod. pen. e il vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva anzitutto un errore di qualificazione del vizio: la doglianza lamenta una erronea valutazione del materiale probatorio, ma tale censura non è riconducibile al vizio di violazione di legge denunciato. Sul punto richiama Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo.

In secondo luogo il motivo è generico, perché non si misura con l’apparato motivazionale della decisione, secondo il principio di Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli. Dalla integrazione delle motivazioni di primo e secondo grado risulta che il ricorrente aveva accesso, tramite le proprie credenziali, soltanto a una specifica cartella a lui riservata; nel periodo in contestazione ha invece eseguito plurimi accessi a cartelle diverse da quella abilitata, utilizzando illecitamente le credenziali dell’amministratore, poiché le proprie non glielo avrebbero consentito. Gli accessi abusivi sono stati accertati tramite consulenza tecnica.

Su questa base la Corte afferma il principio centrale: ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. è richiesto l’accesso abusivo, nella specie pacificamente sussistente, non anche l’acquisizione mediante download dei documenti abusivamente visualizzati. L’elemento oggettivo della fattispecie, pertanto, non richiede l’estrazione dei dati.

Il secondo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sull’affidabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese; la censura difensiva si risolve nella citazione di massime giurisprudenziali, senza effettivo confronto argomentativo con le ragioni della sentenza impugnata. Il motivo, inoltre, si incentra su un profilo non dirimente, poiché gli accessi sono stati accertati da un consulente tecnico, circostanza ignorata dal ricorso.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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