Divieto di reformatio in peius esteso a tutti i giudizi di rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 32161 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio. La comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, va eseguita tra quella di primo grado e quelle rese nei giudizi di rinvio, restando immodificabile in danno l’esito più favorevole intervenuto a seguito della esclusiva impugnazione dell’imputato. Ne consegue che la statuizione sulle circostanze attenuanti generiche non impugnata dall’accusa è coperta da giudicato implicito parziale e il giudice del rinvio non può revocarla. In tema di violenza sessuale, la capacità a testimoniare della minore e l’attendibilità del suo narrato sono valutate in modo unitario e globale, con giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione razionale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato giudicato responsabile, in primo grado, del reato di violenza sessuale aggravata commessa ai danni della nipote infra-decenne della propria compagna. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12.07.2023, in sede di primo rinvio aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena a cinque anni di reclusione. Su ricorso dello stesso imputato, la Corte di cassazione aveva annullato nuovamente con rinvio. In sede di secondo rinvio, la Corte territoriale, con sentenza del 05.12.2024, ha confermato la sentenza di primo grado, disconoscendo le attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo, di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza del fatto e alla capacità a testimoniare della minore; il secondo, di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha premesso che la sentenza rescindente aveva censurato la motivazione con riferimento alla capacità a testimoniare della minore, esigendo una verifica diretta a esaminare il modo in cui la vittima aveva vissuto ed elaborato la vicenda, in rapporto all’età e alle condizioni emozionali. La Corte territoriale del secondo rinvio, confrontandosi puntualmente con le direttive della sentenza rescindente, ha colmato le lacune segnalate con argomenti coerenti con le fonti di prova e intrinsecamente logici.
Quanto alla capacità a testimoniare, la Corte di merito ha ritenuto non sintomatici di tendenza alla menzogna gli episodi riferiti dalla bambina, spiegandoli con l’ascolto di conversazioni degli adulti; ha escluso la natura suggestiva delle domande delle psicologhe; ha valorizzato le conclusioni delle consulenti del pubblico ministero. Quanto all’attendibilità del narrato, ha evidenziato la spontaneità della rivelazione, avvenuta subito dopo l’episodio, e la circostanza che la pratica sessuale descritta non avrebbe potuto essere conosciuta da una minore di quattro-cinque anni se non avendone fatto esperienza diretta. La divergenza tra le versioni è stata ricondotta a una comprensibile autodifesa della bambina, una volta acquisita consapevolezza dell’illiceità del fatto.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, a fronte di un apparato argomentativo privo di irrazionalità, sono precluse in cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Ha inoltre precisato che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen., non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, non potendo valorizzare una duplicità di ricostruzioni alternative già oggetto di disamina da parte del giudice di appello.
Il secondo motivo è stato invece parzialmente fondato. La Corte ha confermato il diniego dell’attenuante della minore gravità, poiché per la sua configurabilità rilevano solo gli elementi del primo comma dell’art. 133 cod. pen. e nel caso di specie era stata accertata la natura invasiva della condotta, l’età tenera della vittima, l’abuso di rapporto fiduciario e la minorata difesa. Ha invece accolto la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche: essendo stato proposto ricorso solo dall’imputato, senza impugnazione dell’accusa sul trattamento sanzionatorio, la statuizione favorevole del primo rinvio era coperta da giudicato implicito. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla pena, rideterminata in cinque anni di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
Nota della Redazione
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