Modifica dell’imputazione accessoria e mancata notifica: nullità relativa (Cass. pen. Sez. III n. 32507 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’imputazione che riguardi un elemento accessorio del fatto e non incida sul nucleo essenziale dell’addebito non deve essere notificata all’imputato contumace o assente: l’omessa notificazione del verbale dibattimentale integra una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva. Ove invece la modifica investa il nucleo sostanziale del fatto e rechi pregiudizio al diritto di difesa, la nullità è assoluta. La verifica della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e decisione, ma richiede di accertare se l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi sull’oggetto dell’imputazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato — legale rappresentante di una società — per plurime violazioni in materia di reati tributari, contestate in relazione a art. 10 d.lgs. n. 74/2000, art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e art. 5 d.lgs. n. 74/2000.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il vizio di motivazione per la mancata escussione di un teste ammesso ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello; la violazione di legge per l’omessa notificazione del verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione, non essendo state le rettifiche mere correzioni, ma sostituzioni di denominazioni societarie con altre diverse.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la modifica dell’imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto produce una nullità assoluta solo quando l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; se invece la modifica non investe il nucleo sostanziale e non pregiudica l’individuazione esatta del fatto contestato, l’omessa notifica del verbale determina una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva. Richiama in proposito Sez. II n. 46342 del 2016 e Sez. III n. 17829 del 2018.

Nel caso concreto il Pubblico Ministero aveva chiesto la correzione delle denominazioni societarie indicate nei capi di imputazione. La corte territoriale aveva qualificato l’intervento come mere rettifiche dell’editto accusatorio, non incidenti sul contenuto né sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito.

La Corte ritiene la decisione immune da censure, avendo il giudice del merito applicato correttamente i principi in materia. Le modifiche non avevano inciso sul contenuto essenziale dei capi di imputazione e il difensore non aveva allegato un concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa.

Sul punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, ribadito da Sez. III n. 24932 del 2023: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, idonea a creare incertezza sull’oggetto dell’imputazione con reale pregiudizio dei diritti della difesa; la verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, poiché la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi.

Quanto al secondo motivo, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d’ufficio su sollecitazione di parte, se congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio, non è sindacabile in sede di legittimità: la corte territoriale aveva argomentato la completezza dell’indagine dopo il mancato accompagnamento coattivo del teste, e il difensore non aveva contrastato tale motivazione con argomenti specifici.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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