L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede l’imminenza di occasioni specifiche (Cass. pen. Sez. 5 n. 19097 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, né il pericolo deve essere inteso come rischio di reiterazione dello stesso fatto-reato. Il giudice della cautela è chiamato a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, calibrata sulle modalità realizzative della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il pericolo può essere desunto anche da condotte risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto è maturato, ma il giudice ha l’onere di motivare adeguatamente il superamento della cesura temporale. Il vizio motivazionale conseguente determina l’annullamento con rinvio del provvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva parzialmente l’impugnazione del pubblico ministero e applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata massima di mesi dodici. La misura era stata richiesta in relazione a una serie di false attestazioni di avanzamento lavori urbanistici, mai eseguiti, nell’ambito di un appalto comunale, nonché per un’ipotesi di falso ideologico per induzione in errore dei pubblici ufficiali competenti al rilascio di certificazioni SOA, prodromiche alla partecipazione a gare pubbliche. Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione e, successivamente, motivi nuovi incentrati sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i primi tre motivi di ricorso. In ordine alla gravità del quadro indiziario, il giudice di legittimità ha ribadito che la valutazione del tribunale del riesame è sindacabile solo per la congruità della motivazione, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti. La Corte ha ritenuto soddisfacente la motivazione sulla partecipazione concorsuale dell’indagato, valorizzando il suo ruolo di titolare dell’impresa appaltatrice, diretto utilizzatore di atti falsi di cui conosceva la falsità, e gli elementi di collusione emersi dal carteggio dell’appalto. Ha inoltre confermato la qualificazione della dichiarazione di ultimazione lavori come falso ideologico in atto pubblico e non come falsità in certificati amministrativi, e ha equiparato l’attestato SOA a un atto pubblico, in quanto rilasciato da organismi privati che svolgono una funzione pubblicistica di certificazione.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. va inteso come continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, apprezzabile sulla base della vicinanza ai fatti o di elementi recenti, e non come previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
Pur riconoscendo la congruità della motivazione sulla concretezza del pericolo, la Corte ha rilevato una carenza argomentativa in ordine all’attualità: il Tribunale non aveva adeguatamente giustificato il superamento della cesura temporale di oltre due anni tra i fatti e l’applicazione della misura, limitandosi a menzionare pendenze giudiziarie datate e a evocare genericamente la partecipazione dell’impresa ad altre gare pubbliche, senza indicarne i contorni e gli sviluppi.
Alla luce di tali carenze, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Il quinto motivo, relativo alla durata della misura, è stato ritenuto logicamente assorbito dall’accoglimento del quarto, mentre il ricorso è stato respinto nel resto.
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Nota della Redazione
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