Furto in spogliatoio ex art 624-bis con riduzione per tentativo (Cass. pen. Sez. VII n. 32730 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale e non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Integra pertanto il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. il furto commesso nello spogliatoio di un centro velico, riservato ai soci e destinato ad accogliere i loro effetti personali. Nel delitto tentato, la riduzione di pena prevista dall’art. 56 cod. pen. non va riconosciuta nella massima estensione quando il momento di interruzione dell’iter criminoso sia dipeso da circostanze estranee alla volontà dell’agente e il fatto, nel suo complesso, presenti particolare gravità, desumibile anche dal valore dei beni che si è tentato di sottrarre.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e in secondo grado, per furto tentato in abitazione, commesso nello spogliatoio di un centro velico dove i soci avevano lasciato zaini e marsupi durante l’attività sportiva.

La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna deducendo, da un lato, la contraddittorietà della riduzione di pena per il tentativo e, dall’altro, l’erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione. Si è sostenuta l’assenza di un legame organico tra gli avventori e il luogo, il libero accesso alla spiaggia e l’assenza di forzature sulla porta-spogliatoio. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte territoriale, che risulta logica, congrua e corretta in punto di diritto. In sede di legittimità non sono ammessi profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Sul primo profilo, la Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017 e le successive pronunce di legittimità conformi. Nella nozione di privata dimora rientrano i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Nel caso concreto, il furto è avvenuto nello spogliatoio del centro velico, dove i soci lasciavano i propri effetti personali e si cambiavano per l’attività. Il luogo era destinato ad accogliere i soci, con accesso a essi soltanto riservato. La qualificazione giuridica operata dai giudici di merito è quindi corretta.

Quanto all’entità della riduzione per il tentativo, la Corte ha richiamato la recente pronuncia Sez. V n. 40903 del 2022, secondo cui il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe non è elemento dirimente ai fini della valutazione della gravità del fatto, dipendendo da circostanze estranee alla volontà dell’agente, e non esaurisce i parametri commisurativi dell’art. 56 cod. pen. L’intervento del carabiniere, d’altra parte, non poteva dispiegarsi prima che emergessero elementi indicativi del reato.

La Corte territoriale ha legittimamente tenuto conto non solo del momento di interruzione dell’iter criminoso, ma anche del valore dei beni che si è tentato di sottrarre, stante lo stato avanzato del tentativo su una pluralità di oggetti di un certo valore. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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